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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28641/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda una misura cautelare personale di custodia in carcere applicata nei confronti di un indagato in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, contestato con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura, respingendo l’eccezione difensiva di perdita di efficacia per scadenza del termine di fase e ritenendo sussistenti gravi indizi, anche quanto al dolo specifico. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge processuale e motivazione illogica in tema di retrodatazione della misura cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avesse verificato se gli atti del precedente procedimento richiamato avessero rilievo processuale sufficiente per giustificare il secondo titolo cautelare; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 512-bis c.p., perché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la provenienza illecita delle risorse investite, limitandosi a valorizzare la disponibilità dei beni in capo all’intestatario fittizio come indice del dolo specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame sull’assenza dei presupposti per la retrodatazione della seconda misura cautelare: esclusa la connessione qualificata tra i fatti-reato, il Tribunale aveva adeguatamente spiegato che gli elementi posti a base della nuova misura derivavano dalla autonoma attività intercettiva svolta nel presente procedimento, mentre il precedente procedimento era stato utilizzato solo in funzione di rafforzamento dell’aggravante mafiosa. Quanto all’art. 512-bis c.p., la Corte ha ribadito che il dolo specifico può ricavarsi dalla finalità di eludere future misure di prevenzione patrimoniale anche prima dell’avvio formale del procedimento, purché l’interessato possa fondatamente presumere tale avvio; nel caso concreto, tale finalizzazione è stata logicamente desunta dalla posizione apicale del ricorrente in contesto mafioso e dalle evidenze investigative. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sulla pretesa necessità di provare la provenienza illecita dei beni, chiarendo che il trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche quando i beni non provengano da delitto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Il reato di trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche se i beni non provengono da delitto; ciò che rileva è la fittizia intestazione finalizzata a eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato come aggravante di agevolazione mafiosa connessa alla contestazione principale.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    La retrodatazione della misura cautelare richiede la connessione qualificata tra i fatti e/o la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei a fondare il secondo provvedimento cautelare.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    È evocato come parametro di ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 606, lett. c) c.p.p.

    È evocato come parametro di ricorso per violazione di legge processuale.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    È evocato come parametro di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In materia di retrodatazione della misura cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p., la verifica della connessione qualificata tra i procedimenti e della desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi necessari per il secondo provvedimento è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La retrodatazione non può essere invocata in modo generico: la difesa deve dimostrare che gli elementi posti a base del secondo titolo cautelare erano già integralmente desumibili dagli atti del primo procedimento, non essendo sufficiente la mera identità o analogia delle fonti di prova.
  • Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non presuppone che i beni o le utilità oggetto di fittizia intestazione provengano da reato; la tutela penale è diretta a impedire l’occultamento della reale titolarità e disponibilità patrimoniale da parte di soggetti esposti a misure di prevenzione.
  • Ai fini del dolo specifico del trasferimento fraudolento di valori, è sufficiente la finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, anche prima dell’avvio formale del relativo procedimento, purché il soggetto possa fondatamente prevederne l’inizio.
  • La gravità indiziaria in materia di fittizia intestazione può essere desunta dal contesto mafioso, dalla posizione dell’indagato e dagli elementi investigativi convergenti, senza che sia necessario dimostrare la illecita provenienza delle risorse investite.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniRiciclaggio
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti economici
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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