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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16546/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un fabbricato ad uso abitazione effettuata nel 1996. L'acquirente ha dedotto di avere scoperto solo in seguito, in occasione della rivendita del bene nel 2000, la presenza di irregolarità edilizie e di un piccolo abuso non sanabile, taciuti al momento del primo acquisto. Dopo la contestazione, una delle controparti si sarebbe impegnata a regolarizzare a proprie spese le opere abusive, ma la sanatoria non sarebbe stata possibile per il manufatto abusivo. L'acquirente ha quindi chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, assumendo che il vizio avesse determinato un deprezzamento dell'immobile e la necessità di venderlo a un prezzo inferiore. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, qualificando la situazione come vizio della cosa venduta e liquidando il danno come differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita. I ricorrenti hanno censurato la sentenza per omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, per la riqualificazione della fattispecie da art. 1497 c.c. ad art. 1490 c.c., per violazione dell'art. 1223 c.c. sul nesso causale e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito fondato la decisione soprattutto sulla consulenza tecnica e non sulle prove testimoniali. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di motivazione perché, dopo la riforma del 2012, il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione non è più deducibile se non nei ristretti limiti oggi consentiti; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello era comunque chiara, logica e priva di contraddizioni insanabili. Ha giudicato inoltre generiche e non specifiche le doglianze sulla qualificazione giuridica, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente ricondotto l'abuso edilizio a vizio dell'immobile e che, in ogni caso, il rimedio risarcitorio era astrattamente esperibile sia nell'ipotesi di vizi sia in quella di mancanza di qualità essenziali. Quanto al nesso causale e alla liquidazione del danno, ha ribadito che l'accertamento della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. è questione di fatto, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, e ha condiviso la quantificazione del pregiudizio operata dalla Corte di merito sulla base della CTU e della differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di successiva rivendita. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta non autonoma e quindi inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della controricorrente acquirente; per la compagnia assicuratrice chiamata solo per litis denuntiatio sono state dichiarate non ripetibili le spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    La presenza di un abuso edilizio non sanabile è stata ricondotta ai vizi della cosa venduta, con conseguente astratta esperibilità dei rimedi a tutela del compratore.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina i rimedi del compratore in presenza di vizi della cosa venduta, in coordinamento con l'azione risarcitoria riconosciuta dalla Corte di merito.

  • art. 1497 c.c.

    Evocato dai ricorrenti come diversa qualificazione della fattispecie; la Corte osserva che anche nell'ipotesi di mancanza di qualità essenziali è comunque possibile il risarcimento del danno e la differenziazione non apporta utilità concreta nel caso.

  • art. 1223 c.c.

    L'accertamento del nesso di causalità giuridica tra inadempimento e danno risarcibile è questione di fatto; se sorretto da motivazione adeguata non è sindacabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta generica e comunque inammissibile, perché diretta a contestare un apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura relativa all'uso della consulenza tecnica e alla valutazione delle prove testimoniali è stata dichiarata inammissibile, in quanto mirava a sovvertire un giudizio riservato al merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata considerata non autonoma e priva di effettiva critica alla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione non è più denunciabile come insufficienza o contraddittorietà, se non nei limiti del nuovo parametro normativo.

  • art. 332 c.p.c.

    Il controricorso della compagnia assicuratrice è stato trattato come mera litis denuntiatio, non essendo la compagnia parte sostanzialmente incisa dal thema decidendum del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di vizi motivazionali è inammissibile quando si traduca nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio o in una critica non compatibile con l'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • La qualificazione della vendita come vendita con vizi della cosa o come vendita con mancanza di qualità essenziali non è decisiva quando la domanda sia comunque volta al risarcimento del danno e il rimedio risarcitorio sia astrattamente previsto in entrambe le ipotesi.
  • L'accertamento del nesso causale giuridico ex art. 1223 c.c. e la quantificazione del pregiudizio, se sorretti da motivazione logica e coerente, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione.
  • La censura che investa la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio o delle prove testimoniali è inammissibile se non indica specificamente gli errori del ragionamento del giudice di merito e si limita a contrapporre una propria diversa ricostruzione dei fatti.
  • Quando una parte chiamata in causa è rimasta estranea all'oggetto effettivamente devoluto in cassazione ed è coinvolta solo ai fini della litis denuntiatio, le spese da essa sostenute possono essere dichiarate non ripetibili.

Come è indicizzato

MaterieVizi dell'immobileImpugnazioniProveSpese di lite
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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