Cassazione Civile, Ordinanza n. 10346/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF e IRAP relativa all’anno d’imposta 2004. Il contribuente deduceva che l’avviso di accertamento presupposto non gli era mai stato validamente notificato. La CTR aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo dimostrata la regolarità della notifica dell’avviso, eseguita secondo la disciplina dell’irreperibilità assoluta. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: con il primo lamentava omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la notifica era avvenuta ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e che egli risultava residente nel Comune di Messina; con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e processuali, assumendo che non ricorressero i presupposti dell’irreperibilità assoluta; con il terzo censurava la compensazione delle spese disposta in appello. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di decisività, fondato il secondo motivo, e assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR nella parte corrispondente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede l’effettivo esperimento di ricerche nel Comune del domicilio fiscale e non può essere giustificata dal solo mancato rinvenimento presso l’abitazione, ove dagli atti emerga un ufficio noto del contribuente nello stesso Comune. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
il motivo è inammissibile se i fatti indicati non sono decisivi ai fini della decisione
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
violazione e falsa applicazione
consente di censurare l’erronea applicazione delle regole sulla notificazione degli atti tributari e processuali
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
la notificazione dell’avviso tributario richiede ricerche nel Comune del domicilio fiscale e la verifica che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune
art. 6 della legge n. 212 del 2000
richiamato insieme alle norme sulla notifica degli atti tributari come parametro della censura del ricorrente
artt. 137, 139, 140 e 143 cod. proc. civ.
richiamati per la disciplina generale delle notificazioni e del regime applicabile in concreto
richiamato dal terzo motivo contro la regolazione delle spese
richiamato dal terzo motivo contro la compensazione delle spese
Massime di principio
- La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi può essere eseguita con il regime dell’irreperibilità assoluta solo quando il notificatore, dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale, abbia accertato e attestato che il destinatario non vi abbia più abitazione, ufficio o azienda.
- Non è sufficiente, per integrare l’irreperibilità assoluta, il solo mancato rinvenimento del contribuente presso l’abitazione risultante dai registri anagrafici, se dagli atti emerge la presenza di un ufficio o di un diverso recapito noto nel medesimo Comune che avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriori ricerche.
- Le risultanze anagrafiche, da sole, non escludono né dimostrano in modo conclusivo l’irreperibilità del destinatario; ciò che rileva è l’effettivo compimento di ricerche e la loro adeguata attestazione nella relata di notifica.
- Il successivo buon esito di una notifica eseguita allo stesso indirizzo non vale, di per sé, a sanare o a dimostrare la correttezza di una precedente notificazione effettuata con un diverso regime, poiché nel tempo può mutare la situazione di fatto del destinatario.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto, anche se discusso, non è idoneo a sovvertire la soluzione della controversia.
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