Cassazione Penale, Ordinanza n. 07125/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di gestione illecita di rifiuti con incendio di rifiuti, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente desunto la proprietà o disponibilità dell'area in cui un complice aveva incendiato un frigorifero abbandonato; ha inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la confisca dell'area. Il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure replicassero doglianze già prospettate in appello e fossero incentrate su questioni di fatto non rivalutabili in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua, logica e fondata su risultanze dibattimentali oggettive, avendo valorizzato la disponibilità dell'area da parte dell'imputato, il suo sopraggiungere sui luoghi senza giustificazioni alternative e le sue stesse affermazioni difensive circa la bonifica del sito, elementi ritenuti idonei anche a sorreggere la confisca. Quanto alle attenuanti generiche, ha richiamato il principio per cui esse richiedono elementi positivi e possono essere negate in presenza di precedenti penali e di una valutazione negativa della condotta, come nel caso di accumulo di rifiuti e gestione di fatto di una discarica abusiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La confisca dell'area è stata ritenuta legittima in quanto prevista come conseguenza della fattispecie contestata; la disponibilità del fondo in capo all'imputato ha supportato la misura ablativa.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per incendio di rifiuti.
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico, ma presuppongono la presenza di elementi positivi; in loro assenza il diniego è legittimo.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove o una lettura alternativa delle risultanze istruttorie già scrutinata dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logica e non manifestamente illogica, perché fondata su elementi oggettivi acquisiti al processo.
- Ai fini della responsabilità per i reati in materia di rifiuti può essere valorizzata la disponibilità materiale dell'area e il comportamento complessivo dell'imputato, anche in presenza di ulteriori condotte sintomatiche del possesso del fondo.
- La confisca dell'area può essere disposta quando la norma incriminatrice la prevede e il bene risulti riconducibile alla disponibilità dell'imputato secondo una motivazione coerente.
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi, ma richiedono positivi indici di meritevolezza; il loro diniego può essere fondato su precedenti penali e sulla valutazione negativa della condotta criminosa.
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