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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09884/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di risarcimento danni per lesioni personali asseritamente subite a seguito di un sinistro avvenuto il 9 novembre 2020 durante l’utilizzo di un ascensore-montacarichi. Il tribunale aveva rigettato la domanda; l’attore aveva quindi proposto appello. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello improcedibile perché l’iscrizione a ruolo era avvenuta tardivamente rispetto alla notificazione della citazione, e ha negato la rimessione in termini ritenendo, da un lato, che il mancato perfezionamento del deposito telematico fosse imputabile al difensore e, dall’altro, che l’istanza di rimessione in termini fosse stata proposta con ritardo ingiustificato. In cassazione il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 153, comma 2, e 348, comma 1, c.p.c., dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, dell’art. 13 d.m. n. 44/2011, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2, comma 6, d.l. n. 11/2020, sostenendo che il deposito telematico non si fosse perfezionato per un malfunzionamento del sistema informatico, non imputabile alla parte, e che l’istanza di rimessione in termini fosse tempestiva, considerato il regime di deposito telematico obbligatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e meramente assertiva nella parte in cui contestava l’imputabilità del mancato perfezionamento del deposito telematico, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su una presunzione di errore del difensore desunta dalla reiterazione degli esiti negativi e dalla durata anomala del problema tecnico. Quanto alla rimessione in termini, ha condiviso il principio per cui l’istanza deve essere proposta in un termine ragionevolmente contenuto; ha considerato che la valutazione della Corte d’appello sulla non assoluta inevitabilità dell’impedimento e sul ritardo di circa quattro mesi nell’attivarsi per superarlo costituisse un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile, riferita a un impedimento assoluto e non meramente relativo o difficoltoso; la relativa verifica è rimessa al giudice di merito.

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata in relazione alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    Richiamato dal ricorrente in relazione al deposito telematico degli atti e all’iscrizione a ruolo.

  • art. 13 d.m. n. 44/2011

    Richiamato dal ricorrente come disciplina tecnica del deposito telematico.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura relativa all’accesso alla tutela giurisdizionale.

  • art. 2, comma 6, d.l. n. 11/2020

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di deposito telematico nel periodo emergenziale.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama l’onere di specificità del motivo di ricorso: la censura deve essere precisa, puntuale e pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto è limitato ai casi di anomalie motivazionali nei ristretti limiti consentiti dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L’istanza di rimessione in termini richiede la prova di un impedimento non imputabile e di carattere assoluto: non basta una mera difficoltà operativa o un ostacolo relativo.
  • Chi impugna deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o formulaica non soddisfa l’onere di specificità del ricorso per cassazione.
  • La valutazione circa la tempestività dell’attivazione della parte per superare l’impedimento processuale e proporre la rimessione in termini è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • In presenza di ripetuti esiti negativi di deposito telematico protratti per un lungo periodo, il giudice può valorizzare presuntivamente l’imputabilità del mancato perfezionamento al difensore se la critica non dimostra puntualmente l’errore del sistema.
  • La rimessione in termini deve essere richiesta in un arco temporale ragionevole, coerente con il principio di durata ragionevole del processo e con l’esigenza di non procrastinare ingiustificatamente la costituzione in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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