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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29412/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2008, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato il reddito della società contestando la deducibilità di alcuni costi e la detraibilità dell’IVA su tali operazioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, limitatamente ai costi per carburanti e per riparazioni/manutenzioni degli automezzi. In appello il contribuente aveva dedotto, tra l’altro, la nullità degli avvisi per omesso contraddittorio e l’irregolarità della sottoscrizione, oltre a varie contestazioni sul merito. La CTR aveva respinto l’appello, ritenendo insussistenti i vizi formali e motivando sul mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di documentare la deducibilità dei costi, sulla correttezza della metodologia di ricostruzione del reddito e sulla ricaduta pro quota dell’accertamento sui soci. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 36 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe omesso integralmente la motivazione sulla domanda di merito, in particolare sulla indeducibilità delle fatture relative a lavori presso un cantiere, pagate in contanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, chiara e non meramente apparente, poiché la CTR ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio e non provata la deducibilità dei costi. La motivazione, quindi, supera il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost.; il vizio denunciabile in cassazione non può ridursi a un generico difetto di sufficienza motivazionale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento giurisdizionale deve essere sorretto da una motivazione esistente e non meramente apparente; il sindacato di legittimità riguarda la tenuta del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza del giudice tributario deve essere motivata; la sua violazione rileva quando la motivazione manchi o sia solo apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra una nullità processuale deducibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più denunciabile il mero difetto di sufficienza della motivazione; residua il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se priva di motivazione, con motivazione apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva di motivazione, motivata in modo meramente apparente, perplesso, incomprensibile o irriducibilmente contraddittorio; non è invece censurabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • La motivazione supera il minimo costituzionale quando il giudice di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni dell’accoglimento o del rigetto, indicando il percorso logico seguito e il rapporto tra quadro probatorio e conclusione.
  • In materia tributaria, la deducibilità dei costi richiede una documentazione idonea a dimostrare i presupposti di legge; in mancanza di tale prova, il giudice può legittimamente confermare l’accertamento dell’Ufficio.
  • L’onere di confutare la ricostruzione del reddito operata dall’Amministrazione resta a carico del contribuente, il quale deve fornire elementi concreti e non argomentazioni generiche o inconsistenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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