Cassazione Penale, Ordinanza n. 09724/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e poi con sentenza d'appello parzialmente riformata solo quanto alla recidiva e alla pena, ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione di confisca della somma di denaro sottoposta a sequestro. Deduceva l'illegalità della confisca, sostenendo che la fattispecie contestata, relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in concorso, sarebbe incompatibile con la confisca disposta; aggiungeva che mancava il nesso tra il denaro e il reato, non essendo la somma profitto del reato né collegabile all'illecito. Sosteneva inoltre l'ammissibilità della censura anche in sede di legittimità perché attinente a una misura di sicurezza illegale rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse nuovo, perché non devoluto in appello, e comunque generico e non autosufficiente, in quanto privo delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno della doglianza. Ha osservato che la censura non riguardava una vera e propria illegalità della confisca, ma contestava in realtà accertamenti fattuali sul rapporto di pertinenzialità tra denaro e reato, non rivalutabili in sede di legittimità. Ha anche rilevato che la difesa non aveva specificato quale tipo di confisca fosse stata applicata né aveva confrontato adeguatamente l'orientamento di legittimità che ammette la confisca quando il denaro rappresenti il corrispettivo ricevuto dall'imputato per la detenzione delle sostanze. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nel reato per la fattispecie oggetto di condanna
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
richiamato come norma incriminatrice relativa alla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio nella forma oggetto di giudizio
applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità
sent. Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni nuove non devolute al giudice di appello, né possono essere richiesti accertamenti fattuali incompatibili con il sindacato di cassazione.
- La censura che contesti la confisca deve indicare con precisione il tipo di confisca applicata, le statuizioni di merito rilevanti e le ragioni giuridiche e fattuali dell'asserita illegittimità; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- La confisca del denaro può essere legittima quando sia dimostrato il nesso di pertinenzialità con il reato e, in particolare, quando la somma rappresenti il corrispettivo o il prezzo ricevuto per la condotta illecita.
- L'asserita illegalità di una misura non esonera il ricorrente dall'onere di confrontarsi con il principio di diritto consolidato pertinente al caso concreto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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