Cassazione Penale, Sentenza n. 23683/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che aveva condannato l'imputato per il delitto previsto dall'art. 589-bis c.p. a mesi dieci di reclusione (pena sospesa) e applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata massima di quattro anni. Il ricorso contestava l'omessa applicazione della riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, del Codice della Strada (riduzione fino a un terzo della sospensione in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), nonché, più in generale, la disparità di trattamento e sproporzione della sanzione amministrativa rispetto all'accordo di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo con riguardo alla violazione dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, rilevando che il Tribunale di Salerno, pur avendo adottato il rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ha applicato la sospensione della patente nella misura massima di quattro anni senza operare la riduzione fino a un terzo prevista dalla norma. Ha invece rigettato le censure concernenti il criterio di quantificazione della sanzione amministrativa in quanto tale quantificazione deve seguire i parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada (e non i criteri di cui all'art. 133 c.p.). Conseguentemente la sentenza è stata annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria e rinviata al Tribunale di Salerno perché determini la misura della riduzione conformemente all'art. 222, comma 2-bis.
Norme richiamate
Rito del patteggiamento utilizzato dal giudice come causa ostativa alla riduzione automatica della pena penale ma, secondo la Corte, comporta l'applicabilità della riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, del Codice della Strada alla sanzione amministrativa accessoria
Norma sostanziale che incrimina il fatto per cui è stato condannato l'imputato (delitto connesso alla circolazione stradale)
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
"la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale"
La Corte interpreta la disposizione come norma cogente: se la pena è stata applicata con il rito di cui all'art. 444 c.p.p., la sanzione accessoria della sospensione va ridotta fino a un terzo; omissione della riduzione configura violazione di legge
art. 218, comma 2, cod. strada
Stabilisce i parametri specifici per la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie: la quantificazione della sospensione della patente deve seguire questi criteri e resta autonoma rispetto alla determinazione della pena penale
Criteri per la determinazione della pena penale; la Corte chiarisce che tali criteri non sono applicabili per la misura della sanzione amministrativa accessoria, la quale segue parametri diversi
Norma che consente il ricorso per cassazione: la Corte afferma l'ammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative
Massime di principio
- Quando la pena è applicata con il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista dall'art. 222 cod. strada deve essere ridotta fino a un terzo ai sensi del comma 2-bis: si tratta di una riduzione obbligatoria e non discrezionale.
- La misura della sanzione amministrativa accessoria si quantifica secondo i parametri dell'art. 218, comma 2, del Codice della Strada e non secondo i criteri di determinazione della pena stabiliti dall'art. 133 c.p.; pertanto la valutazione della pena penale e dell'accessorio amministrativo sono autonome.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro sentenze di patteggiamento quando si contestino omissioni o errori nell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
- Se il provvedimento di merito non applica la riduzione prevista dalla norma speciale (art. 222, comma 2-bis) l'errore è violazione di legge e comporta annullamento limitato sull'aspetto della sanzione amministrativa, con rinvio al giudice di merito per riadeguamento.
- Anche se le parti (o il pubblico ministero) hanno concordato una determinata durata della sospensione, il giudice deve comunque conformarsi alle riduzioni previste dalla legge quando il caso rientra nei presupposti normativi; la volontà delle parti non può derogare a disposizioni imperativa
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