Cassazione Penale, Sentenza n. 9913/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello (20/03/2023) per: 1) nullità della composizione del collegio di primo grado per la presenza di un giudice onorario in violazione dell'art. 43-bis D.P.R. 12/1941; 2) uso illegittimo delle "contestazioni" ex art. 500 c.p.p., con lettura in dibattimento di dichiarazioni rese nelle indagini per colmare il "non ricordo" dei testi; 3) vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità per rapina aggravata ed estorsione, sostenendo che il giudice avrebbe valorizzato solo parti delle dichiarazioni della persona offesa; 4) errori nel trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo punto ha ritenuto infondata la nullità della composizione del collegio perché, alla data di esercizio dell'azione penale, era già iniziato il procedimento e dunque si applica la disciplina transitoria dell'art. 30, comma 6, d.lgs. 116/2017 che esclude l'applicazione dei divieti introdotti dalla riforma per i procedimenti in corso. Sul secondo motivo ha confermato che le contestazioni ex art. 500 c.p.p. possono legittimamente essere utilizzate per richiamare dichiarazioni precedenti quando il teste si dichiara "immemore" e che la conferma delle dichiarazioni pregresse ha valore probatorio. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito: la condanna per rapina aggravata e tentata estorsione è fondata su dichiarazioni della persona offesa accuratamente vagliate e riscontrate anche con elementi oggettivi; non sussisteva la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Infine ha ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato alla luce della gravità e durata delle condotte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 12/1941, art. 43-bis
Il ricorso sosteneva la nullità per integrazione del collegio con giudice onorario ai sensi di tale disciplina; la Corte però ha ritenuto che la questione non si ponesse per effetto della disciplina transitoria del d.lgs. 116/2017 (art. 30, comma 6) applicabile al caso.
d.lgs. 116/2017, art. 30, comma 6
Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale
La Corte ha applicato questa norma transitoria per escludere la nullità della composizione del collegio nei procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Codice di procedura penale, art. 500
La Corte ha confermato che le contestazioni ex art. 500 c.p.p. possono rendere utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari quando il teste si dichiari immemore o confermi quanto già dichiarato, e che tale conferma ha valore probatorio.
Codice di procedura penale, art. 407, comma 2, lett. a)
Riferimento ai reati per i quali la destinazione dei giudici onorari poteva essere limitata dalla riforma; fondamentale nell'individuare l'ambito applicativo della norma transitoria invocata.
Richiamato in relazione alla possibile derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso l'applicabilità perché non sussisteva una pretesa giuridicamente azionabile.
Codice di procedura penale, artt. 33, 178, 179, 185
Citati nella giurisprudenza richiamata per spiegare quando la violazione della capacità del giudice (ad es. per divieto di destinazione) determina nullità assoluta e rilevabile d'ufficio; la Corte ha però ritenuto non applicabile tale nullità per effetto della norma transitoria nel caso concreto.
Massime di principio
- Se l'azione penale è stata esercitata prima dell'entrata in vigore della riforma che limita la partecipazione dei giudici onorari, si può applicare la disciplina transitoria (art. 30 d.lgs. 116/2017) che esclude la nullità della composizione del collegio per i procedimenti in corso.
- Le contestazioni ex art. 500 c.p.p. sono uno strumento legittimo per richiamare e confermare dichiarazioni rese in sede di indagine quando il teste in dibattimento dichiara di non ricordare o conferma quanto detto in precedenza; tale conferma può avere valore probatorio.
- La Corte di merito può selezionare e valorizzare passaggi ritenuti credibili delle dichiarazioni delle persone offese se la valutazione è adeguatamente motivata e se esistono riscontri oggettivi che corroborano la versione; l'accusa non viene invalidata solo perché si fonda in misura rilevante su testimonianze, se queste risultano attendibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice espone ragioni logiche e non contraddittorie, richiamando gli elementi ritenuti decisivi (es. gravità, gratuità e prolungamento temporale della condotta); non è necessario esaminare esaustivamente ogni elemento favorevole e contrario.
- Per far valere un vizio procedurale di composizione del collegio occorre verificare la data di esercizio dell'azione penale e l'applicabilità di eventuali norme transitorie: argomentazioni formali sulla violazione dell'art. 43-bis possono essere neutralizzate dalla disciplina successiva se il procedimento era già pendente.
- In Cassazione la critica alla valutazione della prova di merito è difficile da accogliere se la decisione di merito mostra una motivazione coerente e riscontri concreti; i motivi di ricorso devono evidenziare errori di diritto o mancanze logiche rilevanti.
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