Cassazione Penale, Sentenza n. 9897/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scelzo era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30/05/2002 n.115 per avere indicato, nell'ambito della dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa al 2017, un reddito familiare di euro 5.355,05 mentre dalle indagini della Guardia di Finanza risultava un reddito complessivo di euro 23.078,48 (somma di 10.900,00 percepiti dallo Scelzo per indennità assicurative e 12.178,48 percepiti dal familiare convivente Antonio per lavoro dipendente). In appello e poi in cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: 1) le somme di euro 10.900,00 erano indennità risarcitorie per incidente e quindi non rilevanti come reddito ai fini del computo ISEE; 2) mancava l'elemento soggettivo del reato perché, essendo detenuto, aveva delegato un terzo a richiedere il certificato ISEE e dunque non poteva essere consapevole del reddito del familiare convivente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la disciplina rilevante (art.95, art.79 e art.76 del d.P.R. n.115/2002) e l'art.6 del d.P.R. n.917/1986, precisando che le indennità assicurative possono costituire reddito se rappresentano risarcimento per perdita di redditi; ha ritenuto la censura aspecifica e priva di documentazione probatoria circa la natura risarcitoria non assoggettabile a computo. Quanto al dolo, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del giudice di merito secondo cui il rapporto di parentela e convivenza consentiva di desumere la consapevolezza della percezione di redditi da parte del fratello nonostante lo stato di detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
La falsita o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d)
La norma configura un reato di pericolo collegato alle false o omesse indicazioni rilevanti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'attenzione e rivolta alla falsita della dichiarazione al momento dell'istanza, indipendentemente dall'effettivo esito della concessione del beneficio.
art. 79 d.P.R. n.115/2002
dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita indicate nell'articolo 76
Stabilisce l'obbligo di indicare il reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio, secondo le modalita previste dall'art.76.
art. 76 d.P.R. n.115/2002
Rimanda alla determinazione del limite reddituale in relazione al reddito dichiarato a fini fiscali e come risultante dall'ultima dichiarazione, rilevante per il calcolo dell'ammissibilita.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (Testo Unico imposte sui redditi)
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti
Le indennita ricevute a titolo di risarcimento che mirano a reintegrare perdite reddituali sono considerate reddito e quindi rilevanti ai fini fiscali e, per collegamento, ai fini del computo del reddito per l'ISEE e per l'ammissione al patrocinio.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme procedurali che definiscono i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso e stato esaminato alla luce di tali contestazioni e dichiarato inammissibile per aspecificita e carenza probatoria.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n.186
Richiamata in relazione all'onere di condanna alla Cassa delle ammende: conferma che la condanna e disposta salvo che non sussistano elementi che dimostrino buona fede o assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio costituisce fonte di responsabilita indipendentemente dall'esito immediato del beneficio: le false indicazioni, anche se non avrebbero determinato in concreto il diniego o la concessione, integrano il reato di pericolo previsto dall'art.95 DPR 115/2002.
- Le indennita assicurative sono rilevanti ai fini del computo del reddito quando hanno natura risarcitoria idonea a compensare una perdita di reddito; spetta al dichiarante fornire prova documentale della natura non reddituale delle somme se intende escluderle dal calcolo.
- La presenza di uno stato di detenzione o la delega a un terzo per l'ottenimento del certificato ISEE non esclude automaticamente il dolo: la consapevolezza puo essere dedotta, se supportata da elementi di fatto come convivenza e stretti rapporti familiari che rendono verosimile la conoscenza dei redditi del nucleo.
- Per evitare responsabilita, chi richiede il patrocinio a spese dello Stato deve accertare e documentare accuratamente tutte le componenti reddituali del nucleo familiare e allegare prova sulla natura di somme atipiche o risarcitorie che si intendono escludere dal computo.
- In cassazione le censure di merito devono essere specifiche e corredate da documentazione: affermazioni apodittiche prive di prova documentale sono spesso ritenute aspecifiche e comportano l'inammissibilita del ricorso.
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