Cassazione Penale, Sentenza n. 9905/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due motivi principali: 1) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. per mancata assunzione di prova decisiva e rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.): richiesta di escussione di diversi testi già sentiti in primo grado e del CTP per dimostrare il presunto mendacio del teste Di Clemente e per provare una diversa dinamica dell'incidente; invocazione anche del principio di affidamento nella circolazione stradale; 2) nullità per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), in particolare sulla dinamica del sinistro, sulla posizione del veicolo condotto dallo Sfamurri e sull'attribuzione esclusiva della causa del sinistro alla vittima (Palusci).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: sul primo, ha confermato la correttezza della valutazione della Corte territoriale in ordine al rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria, richiamando la presunzione di completezza del compendio probatorio di primo grado e la soglia elevata (necessita "assoluta") per disporre la rinnovazione ex art. 603 c.p.p.; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa al principio di affidamento perché l'imputato aveva comunque contribuito causalmente all'evento. Sul secondo motivo ha escluso travisamento della prova e contraddittorietà decisiva, richiamando la conformità tra i medesimi accertamenti di primo e secondo grado (doppia conforme). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (inoltre si ricorda che la Corte d'appello aveva in parte riformato il Tribunale riducendo la pena a 1 anno e 6 mesi con beneficio della non menzione e rimuovendo le statuizioni civili a seguito di rinuncia delle parti civili).
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma del reato contestato (omicidio colposo): la sentenza di merito ha valutato la responsabilità colposa per la manovra di svolta a sinistra che ha invaso la corsia opposta
art. 141 e art. 145 d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norme sulla circolazione e sulla precedenza/invasione di corsia: la violazione di queste regole è stata ritenuta profilo colposo a carico dello Sfamurri
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: va disposta solo se sussiste una "necessità assoluta" e la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado non è superata; la valutazione è discrezionale del giudice dell'appello e non sindacabile se adeguatamente motivata
art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione: d) nullità per mancata assunzione di prova decisiva; e) vizio per motivazione mancante, contraddittoria o illogica. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati
art. 581 cod. proc. pen.
Richiami procedurali sulla formulazione dei motivi di appello e sulla necessità di indicare la lacuna della sentenza appellata per giustificare la rinnovazione probatoria
art. 568 e ss. cod. proc. pen.
Regole sul dibattimento e sulla modalità con cui le indagini difensive devono essere portate a conoscenza del giudice; richiamate per spiegare i limiti delle acquisizioni in appello
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata alla fattispecie
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è eccezionale: va chiesta e motivata con l'indicazione di una lacuna 'assoluta' nella prova di primo grado; il giudice d'appello ha ampia discrezionalità che la Cassazione non riesamina se correttamente motivata
- La presunzione di completezza del compendio probatorio formato in primo grado impone che ulteriori prove dichiarative siano giustificate da esigenze oggettive molto gravi; il mero dissenso o la diversa percezione dei fatti non bastano
- Il principio di affidamento nella circolazione stradale non esclude la responsabilità dell'agente che abbia comunque contribuito, anche in minima parte, alla causazione dell'evento: la prevedibilità della condotta altrui e il contributo causale proprio sono elementi valutati insieme
- Le censure sulla motivazione in cassazione richiedono dimostrare un travisamento specifico della prova o una contraddittorietà decisiva; nelle sentenze "doppia conforme" (conferma del primo grado) il sindacato di legittimità è più rigoroso
- Se le parti civili rinunciano alle pretese civili in appello, la Corte può eliminare le statuizioni civili dalla sentenza di merito; ciò non incide automaticamente sulla responsabilità penale
- Per impugnare efficacemente una testimonianza ritenuta mendace è necessario indicare elementi concreti e nuovi che giustifichino la rinnovazione probatoria, non solo contestare la credibilità in astratto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9895/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9897/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9899/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9906/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9907/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9908/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →