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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9895/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver adeguatamente valutato e escluso l'ipotesi di malfunzionamento del veicolo (impianto frenante e battistrada) quale causa dell'incidente, sostenendo che l'accusa non avrebbe escluso tutte le circostanze compatibili con l'innocenza; 2) omessa o insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifica censura per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'asserita eccessiva gravità della pena (pena-base ritenuta pari al doppio del minimo edittale, riferimenti vaghi al "disvalore del fatto" e alla "personalità del reo").

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza (utilizzabili nel rito abbreviato) e ha qualificato come ipotesi esplorativa e non provata l'allegazione di malfunzionamento dell'impianto frenante, ricordando altresì l'obbligo del conducente di verificare l'efficienza del veicolo prima della marcia. Sul secondo motivo ha confermato la discrezionalità dei giudici di merito nella determinazione della pena, rilevando che la pena applicata si colloca sotto il valore medio edittale e che la motivazione di merito (gravità delle violazioni, guida di mezzo pesante, esclusione di responsabilità della vittima) è congrua e non viziata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), artt. 141, 142, 149

    Le norme sono state richiamate per qualificare i profili di colpa: imprudenza nell'approssimarsi ad area semaforica, mancato controllo del veicolo e mancato mantenimento della distanza di sicurezza, ritenuti sussistenti a carico dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 350, comma 7

    Richiamato implicitamente nella valutazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria: nel giudizio abbreviato tali dichiarazioni sono ammissibili a fini di prova, per cui la Corte ha potuto valorizzare la dichiarazione immediata del ricorrente di non avere frenato.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato come criterio normativo generale per la determinazione della pena: consente al giudice di merito di valutare elementi di personalità e disvalore del fatto nell'esercizio della sua discrezionalità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci

    «Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento»

    Giurisprudenza richiamata a supporto dell'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella fase immediata ai fini probatori nel rito abbreviato.

  • Sez. 4, n. 833 del 11/06/1987, Pastorelli

    Principio richiamato secondo cui il conducente è responsabile anche della verifica preliminare dell'efficienza del veicolo (es. stato del battistrada, impianto frenante) prima di mettersi in viaggio.

  • Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa

    Giurisprudenza citata per il criterio di calcolo del valore medio edittale (utilizzato per verificare collocazione della pena rispetto alla forbice edittale).

  • Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore

    «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.»

    Citazione utilizzata per sostenere che la scelta del giudice di merito sulla determinazione della pena è riservata e non facilmente sindacabile in sede di legittimità quando si colloca entro la media edittale.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee rese all'atto dagli indagati alla polizia giudiziaria sono utilizzabili come prova e possono essere valutate dai giudici di merito.
  • L'allegazione di un malfunzionamento tecnico del veicolo (es. freni, battistrada) deve essere documentata e supportata da elementi probatori (perizia, accertamenti tecnici): mere ipotesi esplorative non sono sufficienti a scalfire la ricostruzione colpevole.
  • Il conducente ha, in via generale, l'obbligo di verificare l'efficienza del veicolo prima di mettersi in viaggio; ciò può incidere sulla ripartizione delle responsabilità in caso di incidente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione sindaca la motivazione e la congruità della pena solo se emergono vizi logici, illogicità o omessa considerazione di elementi pertinenti.
  • Per contestare l'entità della pena o chiedere il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti sulla personalità del reo o sulle circostanze del fatto; riferimenti vaghi al "disvalore" o alla "personalità" senza specificazione raramente bastano.
  • Quando si contesta la responsabilità per omicidio stradale è essenziale dimostrare (con perizie, accertamenti tecnici o elementi probatori forti) sia l'eventuale causa tecnica esimente sia l'assenza di negligenza nella condotta di guida.
  • In cassazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile o rigettato se i motivi replicano questioni di merito già apprezzate dai giudici di merito senza apportare nuovi elementi di diritto o di fatto rilevanti.

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