Cassazione Penale, Sentenza n. 9899/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 22/03/2023 per varie ragioni: contestazione della sussistenza e/o della motivazione relativa all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e alla partecipazione al sodalizio, deducendo insufficiente e/o illogica valutazione degli elementi probatori (in particolare disponibilità di mezzi come vetture e il contenuto delle intercettazioni); richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 6 c.p. per ravvedimento e per riduzione massima delle attenuanti generiche in ragione del parziale risarcimento; censura per mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare richiamando art. 20-bis c.p. e l'ipotesi di revoca d'ufficio della sospensione condizionale ex art. 163 c.p.; dedotta errata valutazione e apoditticità nella negazione della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.; per Brahilika si è anche sostenuto che il suo ruolo fosse meramente di riferimento linguistico e non finalizzato all'associazione criminale; per Hidri si è censurata la motivazione del diniego della sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i motivi erano in massima parte riproposizione pedissequa delle doglianze già sollevate in appello e quindi non specifici; molte censure attengono a questioni di fatto e di valutazione probatoria (intercettazioni, osservazioni, sequestro di veicoli) non sindacabili in sede di legittimità salvo il caso di travisamento della prova, non dedotto qui; la doglianza relativa alla sospensione condizionale evocata da Porcu era infondata perché la precedente pronuncia di legittimità aveva già annullato e revocato la sospensione, vanificando il presupposto della censura; le istanze di sostituzione della pena erano state motivate adeguatamente dai giudici di merito (rilevata inadeguatezza delle pene sostitutive rispetto alla funzione di rieducazione e prevenzione speciale). Conseguenze pratiche: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Usata come fondamento per la qualificazione dell'associazione per delinquere; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il sodalizio sulla base di elementi organizzativi, disponibilità di mezzi e intercettazioni; in Cassazione la valutazione dei fatti resta rimessa al giudice di merito salvo travisamento della prova
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Articolo richiamato per la riqualificazione della fattispecie in materia di stupefacenti con diminuzione del quantitativo addebitato (da 1000 gr a 300 gr); la Corte d'appello ha operato la rideterminazione del titolo di reato
art. 62, n. 6 c.p.
L'attenuante per il ravvedimento e la parziale riparazione del danno è stata esclusa dalla Corte territoriale per mancanza di risarcimento integrale; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione secondo la giurisprudenza che richiede il completo adempimento per l'operatività dell'attenuante
art. 20-bis c.p.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere la sostituzione della pena detentiva con detenzione domiciliare in presenza della sospensione condizionale precedente; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non consentiva l'automatica sostituzione e che il precedente beneficio era stato annullato, eliminando il presupposto della censura
art. 163 c.p.
Riferito in relazione alla possibile revoca d'ufficio della sospensione condizionale; la Corte ha osservato che la sentenza di legittimità precedente aveva già annullato e revocato la sospensione, rendendo infondata la doglianza sul mancato esercizio d'ufficio
art. 545-bis c.p.p.
Invocato con riferimento alla presunta apoditticità del rigetto dell'istanza di sostituzione della pena; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito non fosse apodittica e spiegasse adeguatamente le ragioni del rigetto (adeguatezza rispetto alla prevenzione speciale e rieducazione)
art. 585, comma 4 c.p.p.
Norma citata in relazione all'introduzione di un motivo nuovo nel ricorso per cassazione (porcup), ma il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile come aspecifico o privo dei presupposti
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti di esposizione dei motivi in sede di cassazione; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi non rispettassero la funzione critica richiesta rispetto alla decisione impugnata
art. 616 c.p.p.
Norma che ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per il comportamento processuale ritenuto colposo nell'aver proposto ricorsi inammissibili
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di fatto e l'apprezzamento probatorio operati dal giudice di merito salvo che non sia dimostrato un travisamento della prova o una motivazione manifestamente illogica; le critiche meramente alternative alla valutazione dei fatti sono inammissibili
- Le intercettazioni e il loro contenuto costituiscono valutazione di fatto di competenza del giudice di merito: la Cassazione sindaca queste valutazioni solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento della prova
- L'attenuante per ravvedimento e riparazione (art. 62, n. 6 c.p.) richiede il risarcimento integrale del danno per poter essere riconosciuta pienamente; la sua esclusione deve essere adeguatamente motivata
- La sostituzione della pena detentiva con misure alternative (es. detenzione domiciliare richiamata dall'art. 20-bis c.p.) non è automatica: occorre valutare l'idoneità della misura rispetto alle finalità di prevenzione e rieducazione, e rilevanze processuali pregresse (es. revoca della sospensione) possono precludere istanze basate su presupposti non più esistenti
- I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già valutate in appello comporta inammissibilità
- Per domande procedurali o richieste di sostituzione della pena, il giudice di merito deve fornire motivazione non apodittica; se tale motivazione è coerente e non manifestamente illogica la sua verifica in cassazione è limitata
- La presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili o meramente riformulatori del tema di merito può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche verso la Cassa delle ammende
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