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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05065/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da due scritture private: una del 9 aprile 2010, relativa a rapporti societari, con cui una società prometteva il trasferimento di un terreno, un'altra società prometteva il trasferimento di un immobile e un terzo prometteva la liberazione dei ricorrenti da impegni fideiussori; e una precedente scrittura dell'8 maggio 2009, relativa a rapporti personali, in forza della quale i ricorrenti erano stati condannati a pagare una somma al terzo. I ricorrenti chiedevano l'adempimento delle obbligazioni asseritamente assunte nella scrittura del 2010 e contestavano la condanna al pagamento derivante dalla scrittura del 2009, sostenendo che la seconda scrittura avesse sostituito la prima. In Cassazione hanno proposto nove motivi: (1) illegittima interruzione del processo per il fallimento di una società e nullità della sentenza; (2) illegittima dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti della fallita per tardiva riassunzione; (3) illegittima fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; (4) errata interpretazione della volontà negoziale e delle due scritture private, con violazione degli artt. 1381 e 2932 c.c.; (5) erronea declaratoria di nullità della scrittura del 2010 per mancata individuazione dell'immobile promesso in trasferimento; (6) contraddittorietà nell'interpretazione della scrittura del 2009 e nella valutazione della coesistenza/sostituzione delle due scritture; (7) errata applicazione dell'art. 1381 c.c. sulla promessa del fatto del terzo e sulla mancata prova del danno da mancata liberazione dai fideiussioni; (8) illegittimità del cambio di collegio e dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato; (9) erronea regolazione delle spese di lite e del contributo unificato. La Corte rileva che i primi due motivi, pur astrattamente fondati, sono irrilevanti perché la sentenza nei confronti della fallita sarebbe comunque inopponibile alla massa; dichiara inammissibili i motivi dal terzo all'ottavo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito o privi di specifica censura della ratio decidendi; rigetta infine il nono motivo. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi astrattamente fondati ma inidonei a determinare nullità utile della sentenza impugnata, poiché l'eventuale effetto della dichiarazione di fallimento sulla prosecuzione del giudizio sarebbe stato comunque privo di incidenza nei confronti della massa. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo per difetto di decisività o perché volti a ottenere una nuova valutazione del fatto e dell'interpretazione contrattuale, oppure perché non si confrontavano con la concreta ratio della decisione di merito. Ha ritenuto infondato il nono motivo sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    La dedotta interruzione del processo per fallimento intervenuto dopo la precisazione delle conclusioni è stata ritenuta, in astratto, non idonea a produrre effetti interruttivi rilevanti nel giudizio di legittimità in quella fase.

  • artt. 299-300 c.p.c.

    La Corte ha osservato che l'eventuale erronea declaratoria di interruzione ed estinzione nei confronti della fallita non incideva sulla validità della sentenza nei confronti delle parti originarie.

  • art. 190 c.p.c.

    La dichiarazione di fallimento intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima dei termini di comparsa conclusionale/repliche non produce effetti interruttivi del processo.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La prosecuzione del processo con comparizione delle parti e trattazione orale è stata ritenuta legittima; in ogni caso i ricorrenti non hanno indicato un concreto pregiudizio derivante da tale modalità decisoria.

  • art. 1381 c.c.

    Nella promessa del fatto del terzo l'indennizzo non sorge in modo automatico, ma è alternativo al risarcimento da inadempimento; presuppone il corretto adempimento dell'obbligo di adoperarsi perché il terzo tenga il comportamento promesso.

  • art. 2932 c.c.

    Per l'esecuzione specifica di un preliminare è necessaria l'esatta o comunque sufficiente individuazione dell'oggetto del futuro trasferimento; in difetto, la pattuizione è nulla o comunque non coercibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o si risolvono in una contrapposizione al giudizio di merito sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del contenuto delle scritture private o delle risultanze istruttorie: la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del giudice di merito.
  • La dichiarazione di fallimento intervenuta dopo la precisazione delle conclusioni non produce effetti interruttivi utili a travolgere la sentenza resa tra le parti originarie; l'eventuale vizio processuale può essere irrilevante se la decisione è comunque inopponibile alla massa.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio processuale è censurabile solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'irregolarità denunciata.
  • L'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presuppone che l'oggetto del futuro trasferimento sia determinato o determinabile con sufficiente precisione; in mancanza, la pattuizione non è coercibile.
  • La promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. non genera un diritto automatico all'indennizzo: l'indennizzo e il risarcimento da inadempimento rispondono a presupposti diversi e non sono sovrapponibili.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza e la contestazione del contributo unificato richiede una specifica dimostrazione dell'errore o dell'illegittimità denunciata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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