Cassazione Civile, Ordinanza n. 05065/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due scritture private: una del 9 aprile 2010, relativa a rapporti societari, con cui una società prometteva il trasferimento di un terreno, un'altra società prometteva il trasferimento di un immobile e un terzo prometteva la liberazione dei ricorrenti da impegni fideiussori; e una precedente scrittura dell'8 maggio 2009, relativa a rapporti personali, in forza della quale i ricorrenti erano stati condannati a pagare una somma al terzo. I ricorrenti chiedevano l'adempimento delle obbligazioni asseritamente assunte nella scrittura del 2010 e contestavano la condanna al pagamento derivante dalla scrittura del 2009, sostenendo che la seconda scrittura avesse sostituito la prima. In Cassazione hanno proposto nove motivi: (1) illegittima interruzione del processo per il fallimento di una società e nullità della sentenza; (2) illegittima dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti della fallita per tardiva riassunzione; (3) illegittima fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; (4) errata interpretazione della volontà negoziale e delle due scritture private, con violazione degli artt. 1381 e 2932 c.c.; (5) erronea declaratoria di nullità della scrittura del 2010 per mancata individuazione dell'immobile promesso in trasferimento; (6) contraddittorietà nell'interpretazione della scrittura del 2009 e nella valutazione della coesistenza/sostituzione delle due scritture; (7) errata applicazione dell'art. 1381 c.c. sulla promessa del fatto del terzo e sulla mancata prova del danno da mancata liberazione dai fideiussioni; (8) illegittimità del cambio di collegio e dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato; (9) erronea regolazione delle spese di lite e del contributo unificato. La Corte rileva che i primi due motivi, pur astrattamente fondati, sono irrilevanti perché la sentenza nei confronti della fallita sarebbe comunque inopponibile alla massa; dichiara inammissibili i motivi dal terzo all'ottavo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito o privi di specifica censura della ratio decidendi; rigetta infine il nono motivo. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi astrattamente fondati ma inidonei a determinare nullità utile della sentenza impugnata, poiché l'eventuale effetto della dichiarazione di fallimento sulla prosecuzione del giudizio sarebbe stato comunque privo di incidenza nei confronti della massa. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo per difetto di decisività o perché volti a ottenere una nuova valutazione del fatto e dell'interpretazione contrattuale, oppure perché non si confrontavano con la concreta ratio della decisione di merito. Ha ritenuto infondato il nono motivo sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta interruzione del processo per fallimento intervenuto dopo la precisazione delle conclusioni è stata ritenuta, in astratto, non idonea a produrre effetti interruttivi rilevanti nel giudizio di legittimità in quella fase.
La Corte ha osservato che l'eventuale erronea declaratoria di interruzione ed estinzione nei confronti della fallita non incideva sulla validità della sentenza nei confronti delle parti originarie.
La dichiarazione di fallimento intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima dei termini di comparsa conclusionale/repliche non produce effetti interruttivi del processo.
La prosecuzione del processo con comparizione delle parti e trattazione orale è stata ritenuta legittima; in ogni caso i ricorrenti non hanno indicato un concreto pregiudizio derivante da tale modalità decisoria.
Nella promessa del fatto del terzo l'indennizzo non sorge in modo automatico, ma è alternativo al risarcimento da inadempimento; presuppone il corretto adempimento dell'obbligo di adoperarsi perché il terzo tenga il comportamento promesso.
Per l'esecuzione specifica di un preliminare è necessaria l'esatta o comunque sufficiente individuazione dell'oggetto del futuro trasferimento; in difetto, la pattuizione è nulla o comunque non coercibile.
Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o si risolvono in una contrapposizione al giudizio di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del contenuto delle scritture private o delle risultanze istruttorie: la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del giudice di merito.
- La dichiarazione di fallimento intervenuta dopo la precisazione delle conclusioni non produce effetti interruttivi utili a travolgere la sentenza resa tra le parti originarie; l'eventuale vizio processuale può essere irrilevante se la decisione è comunque inopponibile alla massa.
- Nel giudizio di legittimità il vizio processuale è censurabile solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'irregolarità denunciata.
- L'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presuppone che l'oggetto del futuro trasferimento sia determinato o determinabile con sufficiente precisione; in mancanza, la pattuizione non è coercibile.
- La promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. non genera un diritto automatico all'indennizzo: l'indennizzo e il risarcimento da inadempimento rispondono a presupposti diversi e non sono sovrapponibili.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e la contestazione del contributo unificato richiede una specifica dimostrazione dell'errore o dell'illegittimità denunciata.
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