Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34662/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare detentiva massima per plurimi reati di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. Si deduceva la mancata dimostrazione del contributo concorsuale del ricorrente alle estorsioni: (a) la mera posizione di vertice non sarebbe sufficiente a provare il concorso nei reati fine; (b) molte estorsioni sarebbero avvenute dopo l'allontanamento/latitanza del ricorrente; (c) mancata prova che i proventi estorsivi confluissero nelle casse del clan; (d) non sarebbe provato l'incontro con Cipolletti per motivi logisitici; (e) mancherebbero l'identificazione di alcuni offesi. Si contestava inoltre l'attendibilità e il vaglio delle dichiarazioni del collaboratore Raffaele Bervicato e la mancata dimostrazione dell'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione/ inquinamento probatorio).

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione degli indizi senza indicare vizi manifesti e decisivi della motivazione del giudice di merito. La motivazione del tribunale di Napoli è ritenuta adeguata: emergeva un complesso quadro indiziario sufficiente a ritenere che Angelino dirigeva un consorzio criminale che proseguiva le attività estorsive anche durante la sua latitanza e dopo l'arresto, con contatti diretti e aggiornamenti sul prosieguo dell'attività estorsiva (anche conversazioni intercettate e contatti in carcere). Le dichiarazioni di Bervicato sono state trattate con cautela e ritenute confermative ma non determinanti. Quanto all'attualità delle esigenze cautelari, non sono stati forniti elementi idonei a superare le presunzioni che ne giustificano la sussistenza e l'adeguatezza della misura. Conseguenze: ricorsi dichiarati inammissibili; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sul delitto di associazione di tipo mafioso è richiamata come fattore aggravante che qualifica le estorsioni; il giudice di merito ha ritenuto che la posizione di vertice e il controllo delle "liste" e dei proventi siano elementi utili, nel complesso indiziario, a qualificare la partecipazione all'associazione mafiosa.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali: applicata per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che non siano emersi vizi manifesti nella motivazione che ha individuato detti requisiti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda il vaglio dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che il tribunale ha adeguatamente valutato l'attualità del pericolo e che le presunzioni a sostegno della misura non sono state superate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarata inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizione sull'informazione al direttore dell'istituto penitenziario circa le decisioni che incidono sulla situazione detentiva: la Corte ha disposto l'invio della copia della decisione per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo della prova: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione degli indizi senza indicare vizi manifesti e decisivi della motivazione sono inammissibili.
  • La posizione di vertice in un'organizzazione mafiosa, se inserita in un quadro indiziario complessivo (contatti, intercettazioni, continuità dell'attività anche in latitanza/arresto, liste di estorti, flussi di denaro), può concorrere a fondare la gravità indiziaria rispetto ai reati fine.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia "recente" devono essere valutate con cautela e richiedono riscontri, ma possono comunque avere valore confermativo se si integrano in un compendio indiziario consistente.
  • Per contrastare la sussistenza o l'attualità delle esigenze cautelari è necessario fornire elementi idonei a superare le presunzioni che giustificano la misura (es. prova dell'assenza di contatti, del venir meno dell'influenza sul gruppo o di un concreto e attuale pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio).
  • Nelle impugnazioni cautelari è rilevante documentare vizi formali o motivazionali manifesti e decisivi nel provvedimento impugnato; contestazioni basate solo su diversa interpretazione degli elementi di fatto raramente superano la soglia di ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.