Cassazione Civile, Ordinanza n. 19622/2021 del 09/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intimato)
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., di un'ordinanza della Corte di cassazione pubblicata il 22 gennaio 2018. Ha dedotto, tra l'altro, di non avere ricevuto comunicazione della data di trattazione del ricorso per cassazione e ha sostenuto che tale mancanza avrebbe determinato la nullità del provvedimento o comunque una diversa decorrenza del termine per impugnare, che avrebbe dovuto farsi decorrere dalla conoscenza effettiva dell'ordinanza, affermata come avvenuta solo il 2 gennaio 2019. La controparte è rimasta intimata senza difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata era stata pubblicata il 22 gennaio 2018 e non notificata, sicché il ricorso per revocazione doveva essere proposto nel termine di sei mesi ex art. 391-bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorso era invece stato notificato il 25 febbraio 2019, quindi oltre il termine. La Corte ha anche osservato che, pure a voler applicare il precedente termine annuale, la scadenza sarebbe caduta il 22 febbraio 2019, sicché la notifica del 25 febbraio 2019 sarebbe comunque tardiva. È stato inoltre escluso che la pretesa mancata comunicazione dell'udienza potesse spostare la decorrenza del termine, sia perché dagli atti risultava la notificazione via PEC dell'avviso di udienza al difensore, sia perché l'art. 327, comma 2, c.p.c. non era comunque invocabile nel caso di specie. Restando assorbiti i motivi di revocazione, non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento"
Il termine per proporre revocazione contro provvedimenti della Cassazione è perentorio e, in mancanza di notificazione, decorre dalla pubblicazione; nel caso esaminato era applicabile il termine semestrale introdotto dalla novella del 2016, perché il provvedimento impugnato era stato pubblicato dopo il 30 ottobre 2016.
È richiamato come base normativa dell'azione di revocazione proposta dalla parte ricorrente.
La Corte osserva che, anche applicando il termine annuale previgente e computando la sospensione feriale, la scadenza cadeva in un giorno non festivo e non di sabato, senza possibilità di proroga.
La mancata conoscenza del provvedimento non sposta la decorrenza del termine se la parte non è contumace e se non vi è nullità delle notificazioni rilevanti; il principio è ritenuto applicabile anche alla revocazione contro sentenze o ordinanze della Cassazione.
In assenza di una disciplina transitoria espressa, la riduzione del termine per revocazione si applica solo ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della novella.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
art. 1-bis, comma 1, lett. f), n. 1), d.l. 168/2016 conv. in l. 197/2016
La modifica normativa ha ridotto da un anno a sei mesi il termine per la revocazione delle sentenze della Cassazione; la Corte ribadisce che la nuova disciplina opera per i soli provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione contro provvedimenti della Corte di cassazione è soggetto a termine perentorio, che decorre dalla notificazione se avvenuta e, in mancanza, dalla pubblicazione del provvedimento.
- La riduzione del termine per la revocazione da un anno a sei mesi si applica solo ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della novella, in difetto di una disciplina transitoria diversa.
- La dedotta mancata conoscenza dell'esito del giudizio non consente di differire la decorrenza del termine per impugnare quando la parte abbia proposto il ricorso originario ed era quindi in condizione di seguire l'esito del procedimento.
- L'eventuale invocazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c. presuppone la contumacia della parte e la nullità di notificazioni rilevanti; non basta una generica allegazione di mancata comunicazione dell'udienza.
- Se il ricorso per revocazione è notificato oltre il termine applicabile, la Corte deve dichiararlo inammissibile, con assorbimento dei motivi di merito.
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