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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19575/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 2011, integrata nel 2013, con cui una società si impegnava a conferire in comproprietà a due privati uno stacco di terreno destinato a un'iniziativa immobiliare, mentre questi avrebbero contribuito al pagamento del 50% del prezzo di acquisto del terreno. I privati versavano complessivamente euro 134.500,00. Poiché l'acquisto del terreno dai proprietari non veniva concluso e la società era coinvolta in un contenzioso con i promittenti venditori, i privati agivano per ottenere la restituzione della somma versata. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto per impossibilità della società di trasferire la comproprietà di un bene non ancora acquistato. La Corte d'appello, invece, aveva qualificato il negozio come vendita di cosa altrui ai sensi dell'art. 1478 c.c., escludendo la nullità e rigettando la domanda, rilevando anche l'assenza di una specifica domanda di risoluzione per inadempimento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1478 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il contratto non fosse una vendita di cosa altrui ma un'operazione immobiliare complessa finalizzata alla realizzazione e commercializzazione di un edificio; 2) violazione degli artt. 1453 ss. c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la domanda di restituzione implicasse la volontà di risolvere il contratto per inadempimento; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla sentenza resa nel giudizio promosso dalla società contro i proprietari del terreno ex art. 2932 c.c.; 4) ulteriori censure sulla validità del contratto e sulla condanna alle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'inquadramento del negozio nell'art. 1478 c.c. e infondata la censura sulla nullità, ma ha accolto il secondo motivo: ha affermato che la volontà di risolvere il contratto per inadempimento può emergere anche implicitamente da una domanda di contenuto diverso, quando questa la presupponga, e che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se la domanda di restituzione fosse, in concreto, anche domanda di risoluzione. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1478 c.c.

    la vendita di cosa altrui è negozio valido; non ricorre nullità per il solo fatto che il venditore non sia ancora proprietario del bene, restando distinto il profilo dell'inadempimento

  • art. 1453 c.c.

    la risoluzione per inadempimento può essere chiesta anche implicitamente, se la domanda proposta presuppone la volontà di sciogliere il contratto

  • art. 1454 c.c.

    è richiamata la diffida ad adempiere inviata prima dell'azione giudiziaria

  • art. 2932 c.c.

    è menzionata la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dalla società contro i promittenti venditori del terreno

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatto decisivo o vizi motivazionali

  • artt. 1453 e segg. c.c.

    richiamati come disciplina della risoluzione per inadempimento

Massime di principio

  • Il contratto avente ad oggetto un bene non ancora di proprietà del disponente può essere validamente ricondotto alla vendita di cosa altrui; la mancanza della titolarità attuale non determina di per sé nullità del negozio.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, la relativa volontà non deve necessariamente essere espressa in modo formale e autonomo: può risultare implicitamente da altre domande o richieste che presuppongano lo scioglimento del vincolo contrattuale, come una domanda di restituzione delle somme versate.
  • Il giudice di merito, prima di escludere la risoluzione per difetto di domanda espressa, deve verificare se la prospettazione complessiva della parte attrice consenta di desumere in modo univoco la richiesta di scioglimento del contratto.
  • La qualificazione del negozio dipende dal suo contenuto oggettivo e dalla struttura dell'operazione, non dalla sola intenzione soggettiva o dalle finalità economiche perseguite dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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