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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19577/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di una vettura nuova. L'acquirente sosteneva di aver pagato il corrispettivo in parte in denaro e in parte mediante consegna di un'auto usata da rottamare, così da fruire del cd. bonus rottamazione. Deduceva che il venditore non aveva consegnato il veicolo ordinato, ma un'auto con dotazioni diverse, con necessità di un ulteriore esborso. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione della somma versata e il risarcimento del danno, quantificato anche nella perdita del bonus rottamazione. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello, su impugnazione del venditore, confermava solo la condanna alla restituzione di euro 7.800 e negava il danno ulteriore per difetto di prova. Con il ricorso per cassazione l'acquirente denunciava violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. e censurava l'esclusione dal danno risarcibile del valore del bonus rottamazione, sostenendo che tale beneficio costituiva parte del corrispettivo pattuito e che, pertanto, egli doveva provare solo il titolo del proprio diritto e l'inadempimento, gravando sul venditore la prova dell'esatto adempimento. Con il secondo motivo deduceva l'omesso esame del fatto che il venditore aveva riconosciuto nei propri scritti difensivi che il bonus rottamazione era parte del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., condannando il venditore a pagare all'acquirente, in aggiunta a quanto già riconosciuto nei giudizi di merito, l'ulteriore somma di euro 4.300, oltre interessi e rivalutazione come già riconosciuti dal Tribunale. Ha inoltre posto integralmente a carico del venditore le spese del doppio grado di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per delimitare il danno risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; nel caso concreto il valore del bonus rottamazione, essendo parte del corrispettivo pattuito, non poteva essere escluso dal ristoro solo per difetto di autonoma prova del danno

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria; la Corte non lo utilizza come base della decisione, ma accoglie la censura sulla corretta imputazione dell'onere probatorio

  • art. 1460 c.c.

    citato per ribadire, in via generale, che quando il debitore convenuto oppone l'eccezione di inadempimento, si invertono i ruoli probatori: il debitore eccipiente allega l'altrui inadempimento e il creditore prova il proprio adempimento o la mancata scadenza dell'obbligazione

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto necessari

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in sostanza attraverso il principio generale sul riparto dell'onere della prova: chi agisce per la risoluzione o il risarcimento deve provare il titolo, mentre il convenuto deve provare l'esatto adempimento o il fatto estintivo

Massime di principio

  • Nelle domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento conseguente, il creditore deve provare la fonte negoziale del proprio diritto e l'allegato inadempimento; spetta al debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento o il fatto estintivo della pretesa.
  • Se una componente del corrispettivo pattuito è stata individuata dalle parti come parte del prezzo, il suo mancato godimento o la sua perdita non può essere esclusa dal perimetro della pretesa solo perché non sia stata allegata come autonomo danno, ove la vicenda negoziale sia unitaria.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene corretta la soluzione di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La distribuzione dell'onere della prova segue la struttura sostanziale della pretesa fatta valere: non può essere richiesto all'attore di provare il danno nei casi in cui il pregiudizio coincide con una componente del corrispettivo non adempiuta dal debitore.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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