Cassazione Civile, Ordinanza n. 19573/2021 del 09/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha altresì rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il procedimento di legittimità riguardava l'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale di Palermo. Nel corso del giudizio di cassazione, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
Come è indicizzato
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