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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19573/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha altresì rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto difese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il procedimento di legittimità riguardava l'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale di Palermo. Nel corso del giudizio di cassazione, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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