Cassazione Civile, Ordinanza n. 19568/2021 del 09/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendica proposta da alcuni comproprietari nei confronti di un soggetto che occupava e coltivava un terreno in agro di Assemini, per il riconoscimento della proprietà del 50% del bene. Il convenuto si costituì proponendo domanda riconvenzionale di usucapione. Nel corso del giudizio fu integrato il contraddittorio nei confronti dell'altro comproprietario del restante 50%. Dopo il decesso del convenuto, il processo proseguì nei confronti degli eredi. Il Tribunale accolse la rivendica e rigettò l'usucapione; la Corte d'appello confermò, ritenendo non provato il possesso continuo e ininterrotto del bene e rilevando l'irrilevanza della coltivazione occasionale e la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali favorevoli alla parte convenuta. In cassazione l'erede ricorrente dedusse: violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c.; vizio di motivazione per omessa valutazione delle testimonianze favorevoli; inutilizzabilità o inattendibilità delle testimonianze rese dai figli del litisconsorte intervenuto per asserita incompatibilità a testimoniare; violazione degli artt. 246, 100, 132 e 118 c.p.c.; omessa motivazione sul mancato confronto tra testimoni e sulla mancata consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sia censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione e che, nel caso concreto, la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione mancante, apparente o perplessa. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva esaminato il materiale istruttorio, anche richiamando la sentenza di primo grado, e aveva concluso in modo logicamente adeguato per la mancanza della prova del possesso utile ad usucapionem, valorizzando la natura sporadica della coltivazione del terreno e la valutazione di inattendibilità o irrilevanza di alcune deposizioni. È stato inoltre ribadito che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico sia stato comunque considerato; la decisione di non disporre confronto tra testimoni o CTU rientra nella valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'usucapione: è necessario dimostrare un possesso continuo e ininterrotto, esercitato uti dominus, per il tempo richiesto dalla legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge, ma le doglianze sono state reputate non decisive rispetto alla reale ratio della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile è deducibile come vizio processuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 111, sesto comma, Cost.
impone un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pena nullità se la motivazione manca o è solo apparente
artt. 246, 100, 118 e 132 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare l'incompatibilità dei testi e la motivazione, ma non hanno condotto all'accoglimento del ricorso
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività della deduzione dell'incompatibilità dei testi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato
la sua violazione è configurabile quando la motivazione sia talmente incongrua da non consentire di riconoscerla come giustificazione del decisum
Massime di principio
- Nel giudizio di usucapione, il possesso utile deve risultare da un comportamento continuo, ininterrotto e univoco, idoneo a manifestare l'esercizio del potere corrispondente a quello del proprietario; una mera coltivazione occasionale o sporadica del fondo non basta di per sé a provare l'usucapione.
- La valutazione delle prove testimoniali e la scelta di attribuire maggiore attendibilità ad alcune deposizioni rispetto ad altre appartengono al giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente adeguata.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il controllo di legittimità resta circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non comporta di per sé vizio di legittimità quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le prove e tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente coerente che esponga gli elementi posti a base della decisione.
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