Sentenza n. 102/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - dell’avviso orale RC PQ00/2020/13562 dell’08.11.2021 emesso dalla Questura di Reggio Calabria, notificato il 09.11.2021 nonché di tutti gli atti presupposti; - nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale notificatogli dalla Questura, deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011, dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 l. 241/1990 e dei principi di legalità e tipicità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di valutazione, errore nei presupposti, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità, arbitrarietà, perplessità, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha sostenuto che i fatti contestati fossero risalenti e non dimostrassero una pericolosità attuale, che l'accesso agli atti fosse stato solo parzialmente soddisfatto, impedendo una piena difesa, e che il provvedimento fosse insufficientemente motivato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato la natura monitoria, preventiva e non immediatamente compressiva dell'avviso orale, per il quale non è necessario l'accertamento definitivo della responsabilità penale né la prova compiuta della commissione di reati, essendo sufficienti elementi circostanziati e anche indiziari idonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale. L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e il sindacato giudiziale è limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, il provvedimento risultava adeguatamente motivato sulla base di arresti domiciliari nel 2020 per detenzione finalizzata al traffico di stupefacenti, di una condanna del 2016 per danneggiamento seguito da incendio, di numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, danneggiamento e stupefacenti e di plurimi controlli con soggetti gravati da precedenti in materia di armi, stupefacenti e reati contro la persona. Il ricorrente non aveva contestato tali elementi, limitandosi ad allegare genericamente la propria buona condotta. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'Amministrazione aveva evaso l'istanza di accesso, mettendo a disposizione le relazioni istruttorie, e che l'eventuale parziale ostensione non era stata autonomamente impugnata. È stata respinta anche l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria, per manifesta infondatezza delle ragioni. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Le categorie soggettive di pericolosità previste dalla norma possono essere individuate anche sulla base di un quadro complessivo di elementi indiziari e di sospetti, purché adeguatamente motivato.
L'avviso orale è una misura monitoria e preventiva che può essere adottata dal Questore sulla base di elementi circostanziati, anche indiziari, rivelatori di una personalità incline a comportamenti antigiuridici; non richiede un previo definitivo accertamento penale.
La motivazione dell'avviso orale è sufficiente quando espone il quadro fattuale e gli elementi dai quali l'Amministrazione ha desunto la pericolosità sociale.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
La manifesta infondatezza del ricorso impedisce l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, anche se l'ammissione era stata disposta provvisoriamente.
Massime di principio
- L'avviso orale del Questore previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura monitoria e preventiva, priva di immediati effetti compressivi della libertà personale, finalizzata a sollecitare il destinatario a modificare la propria condotta.
- Per l'adozione dell'avviso orale non è necessario un definitivo accertamento della responsabilità penale né la prova compiuta della commissione di reati; sono sufficienti elementi circostanziati, anche di natura indiziaria o consistenti in meri sospetti, purché idonei a fondare ragionevolmente un giudizio di pericolosità sociale e adeguatamente motivati.
- Il giudice amministrativo esercita sull'avviso orale un sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione dell'Amministrazione, in considerazione dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza.
- La legittimità dell'avviso orale deve essere valutata con riferimento agli elementi presuntivi esistenti al momento della sua adozione; eventuali pronunce favorevoli sopravvenute non determinano, ora per allora, l'illegittimità dell'atto.
- La contestazione generica della buona condotta non è idonea a superare la motivazione dell'avviso orale quando il destinatario non contesti specificamente gli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di pericolosità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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