Sentenza del 30/12/2019 n. 34563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane contestava allo spedizioniere la responsabilità per dazi e sanzioni derivanti dalla rettifica al rialzo del valore di calzature importate dalla Cina nel 2011. Sosteneva che, in quanto professionista del settore, C.T. avrebbe dovuto conoscere l'erroneità dei dati relativi al prezzo dichiarato e avrebbe quindi dovuto rispondere solidalmente del debito doganale. La Corte ha esaminato anche la dedotta erronea valutazione dei fatti e l'applicabilità della disciplina generale sulle sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle dogane, confermando sostanzialmente la decisione favorevole allo spedizioniere. Ha stabilito che il rappresentante diretto, quando si limita a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore utilizzando dati e documenti da questi forniti, non risponde automaticamente dei maggiori dazi risultanti dalla rettifica. La responsabilità solidale sussiste solo se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione conoscendone, o dovendone ragionevolmente conoscere, l'irregolarità, incompletezza, falsità o invalidità. La censura relativa all'omesso esame dei fatti è stata dichiarata inammissibile per la presenza della doppia conforme. È stata inoltre esclusa l'applicazione autonoma della disciplina generale sulle sanzioni, in ragione del principio di specialità della normativa doganale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori e spese forfetarie.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 5
La rappresentanza può essere diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure indiretta, quando agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
La responsabilità doganale è normalmente collegata alla posizione di dichiarante. Il rappresentante diretto, poiché dichiara in nome e per conto dell'importatore, resta di regola estraneo all'obbligazione doganale; il rappresentante indiretto, invece, è considerato dichiarante e risponde del debito.
Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 201, paragrafo 3
Il rappresentante diretto può essere debitore quando abbia fornito i dati necessari alla dichiarazione pur essendo o dovendo ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
La responsabilità del rappresentante diretto non è oggettiva: richiede sia un contributo concreto alla formazione della dichiarazione, mediante la fornitura di dati o documenti, sia la consapevolezza effettiva o ragionevolmente esigibile della loro erroneità.
Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, artt. 202 e 203
Le disposizioni individuano i debitori in caso di introduzione irregolare delle merci o di sottrazione delle stesse al controllo doganale.
Quando il debito doganale deriva non da una dichiarazione errata, ma da un'introduzione irregolare o dalla sottrazione al controllo doganale, possono rispondere anche soggetti diversi dal dichiarante, purché abbiano partecipato ai fatti o acquisito o detenuto le merci sapendo, o dovendo ragionevolmente sapere, l'irregolarità.
Legge 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, comma 6
In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché all'idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri rispondono solidalmente se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
La norma interna va interpretata conformemente al Codice doganale unionale. Lo spedizioniere rappresentante diretto risponde solo quando la dichiarazione è stata resa erronea da dati o documenti da lui forniti e rispetto ai quali sussisteva conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità.
Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 28
Abrogazione del TULD, art. 41.
È stata eliminata la precedente responsabilità sussidiaria dello spedizioniere conseguente alla rettifica dell'accertamento; non è quindi possibile fondare la responsabilità del rappresentante diretto su una responsabilità automatica o meramente oggettiva.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
L'Amministrazione può dimostrare la responsabilità dello spedizioniere anche tramite presunzioni, ma deve fornire elementi sufficienti a provare il suo concreto apporto alla dichiarazione e la conoscenza, o ragionevole conoscibilità, dell'errore.
Codice di procedura civile, art. 348-ter
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è escluso nei limiti previsti dalla norma.
Quando le decisioni di primo e secondo grado confermano la medesima ricostruzione dei fatti, non è normalmente possibile rimettere in discussione in cassazione la valutazione di merito mediante una censura sull'omesso esame dei fatti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
La disciplina generale sulla responsabilità per le sanzioni amministrative non prevale sulla disciplina speciale prevista dal diritto doganale per individuare i soggetti responsabili dell'obbligazione doganale e delle relative sanzioni.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile dei maggiori dazi derivanti dalla rettifica del valore dichiarato dall'importatore.
- Per affermare la responsabilità del rappresentante diretto, l'Amministrazione deve provare che lo spedizioniere abbia fornito dati o documenti utilizzati per la dichiarazione e che ne conoscesse, o avrebbe dovuto conoscerne, l'irregolarità.
- Il semplice deposito della dichiarazione predisposta dall'importatore, sulla base di documenti e informazioni ricevuti da quest'ultimo, normalmente non basta a configurare responsabilità solidale.
- La posizione dello spedizioniere può essere diversa se agisce come rappresentante indiretto, se manca la prova dei poteri di rappresentanza diretta o se emerge che ha agito in proprio: in tali casi può essere considerato dichiarante e debitore doganale.
- Nei casi di importazione irregolare o sottrazione delle merci al controllo doganale, la responsabilità può coinvolgere lo spedizioniere anche per la sua partecipazione ai fatti, purché sia provata la conoscenza o la ragionevole conoscibilità dell'irregolarità.
- La valutazione della conoscibilità deve essere concreta e riferita alle informazioni effettivamente disponibili al professionista; la sola qualifica professionale non dimostra, da sola, la consapevolezza dell'errore.
- In controversie analoghe è essenziale conservare gli incarichi, le deleghe, le istruzioni dell'importatore e i documenti ricevuti, così da dimostrare il ruolo di mero rappresentante diretto e l'assenza di un contributo autonomo alla dichiarazione errata.
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