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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27313/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concorrente)

La controversia

Le ricorrenti avevano agito per far accertare la contraffazione del marchio "Rorschach" e la concorrenza sleale della controparte, in relazione alla commercializzazione in Italia di un cofanetto contenente tavole per il test di Rorschach, presentato come "originale" o comunque riferito al nome dell'autore. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei marchi verbali "Rorschach" e rigettato le domande delle attrici; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo legittima la domanda di nullità proposta anche dal concorrente, fondando la nullità sulla mancanza di consenso degli eredi, sulla scadenza della tutela autoriale, sulla carenza originaria di capacità distintiva e sulla volgarizzazione del segno, con assorbimento della domanda di contraffazione e rigetto delle censure di concorrenza sleale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 8 e 122 c.p.i. e dell'art. 53 del Reg. CE 207/2009 (oggi art. 60 Reg. CE 1001/2017), per avere la Corte ammesso la nullità del marchio per asserita mancanza di consenso degli eredi e per avere ritenuto il nome notorio senza adeguata verifica; 2) violazione degli artt. 7 e 13 c.p.i. e dell'art. 115 c.p.c., per la declaratoria di nullità del marchio per difetto originario di capacità distintiva; 3) violazione dell'art. 13, comma 4, c.p.i., per l'accertamento della decadenza per volgarizzazione; 4) violazione dell'art. 2598, n. 2, c.c., per avere escluso la concorrenza sleale della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: le ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata, ma non avevano depositato, nel termine di legge, la copia della sentenza munita della relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul carattere perentorio di tale onere e sulla irrilevanza della non contestazione della controparte o della mera presenza del documento nel fascicolo d'ufficio. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato le ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.i.

    richiamato per la tutela del nome notorio e per il collegamento con i motivi di nullità del marchio, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 13 c.p.i.

    richiamato con riferimento alla decadenza del marchio per volgarizzazione, ma senza scrutinio del merito

  • art. 21 c.p.i.

    richiamato in relazione all'uso descrittivo del nome dell'autore, ma non decisivo nella pronuncia

  • art. 25 l. aut.

    indicata come norma sulla durata della protezione autoriale, scaduta secondo la Corte territoriale; il richiamo resta sullo sfondo del giudizio di cassazione

  • art. 2598 c.c.

    richiamato quale norma sulla concorrenza sleale, ma il motivo non è stato esaminato per il rilievo pregiudiziale di improcedibilità

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notificazione

  • art. 325 c.p.c.

    serve a verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve, quando sia comunque desumibile la data di pubblicazione e di proposizione dell'impugnazione

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, ha l'onere di depositare entro il termine di legge copia della sentenza munita della relata di notificazione; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte né dalla presenza della copia della sentenza nel fascicolo d'ufficio, quando la relata non sia materialmente disponibile alla Corte.
  • L'onere di deposito della relata di notifica è funzionale alla verifica officiosa della tempestività dell'impugnazione e alla tutela dell'esigenza pubblicistica del passaggio in giudicato della decisione.
  • Le norme sui motivi di nullità del marchio, sulla capacità distintiva e sulla volgarizzazione restano assorbite quando il ricorso per cassazione sia dichiarato improcedibile per ragioni processuali preliminari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMarchiConcorrenza sleale
RamiProcesso civileProprietà intellettualeCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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