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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva attribuito una rendita definitiva a un impianto fotovoltaico di proprietà superficiaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, annullando l’atto soprattutto per due ragioni: la dedotta mancata notifica del precedente atto prodromico emesso in relazione alla medesima denuncia DOCFA e la ritenuta tardività della rettifica, poiché l’ufficio avrebbe agito oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione della denuncia. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e dell’art. 1 D.M. n. 701/1994, sostenendo che non vi fosse un diverso atto prodromico da allegare, trattandosi del medesimo avviso notificato a più soggetti in tempi differenti e che il termine di dodici mesi non fosse perentorio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 14 e 36 del d.lgs. n. 546/1992. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non apparente, perché consentiva di comprendere la ratio decidendi. Ha invece accolto il primo motivo: ha ribadito che, nella procedura DOCFA, il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il suo superamento non comporta decadenza dell’Amministrazione dal potere di rettifica. Inoltre, ha osservato che, poiché la società aveva promosso un autonomo giudizio, non sussisteva il lamentato vulnus al diritto di difesa del litisconsorte pretermesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è ritenuto sufficientemente chiaro e specifico quanto alla esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni di impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione camerale e per il successivo esame del Collegio.

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342

    disciplina la notifica degli atti di attribuzione/rettifica della rendita catastale ai titolari dei diritti reali interessati.

  • art. 1 D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva ha natura ordinatoria e non perentoria.

  • artt. 14 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati dalla ricorrente per lamentare la nullità della decisione per motivazione apparente nel processo tributario.

  • art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    le dichiarazioni presentate dal contribuente valgono come rendita proposta fino alla determinazione della rendita definitiva da parte dell’ufficio.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, il termine di dodici mesi assegnato all’ufficio per la determinazione della rendita catastale definitiva è ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina decadenza del potere di rettifica.
  • La mancata tempestiva definizione della rendita non paralizza il potere amministrativo di accertamento, restando la dichiarazione del contribuente efficace come rendita proposta fino alla determinazione definitiva.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è comprensibile, la censura non è fondata.
  • Nel contenzioso catastale relativo a beni con pluralità di titolari di diritti reali, l’eventuale litisconsorzio necessario va valutato in concreto, ma il pretermesso può far valere il vizio anche mediante autonoma iniziativa giudiziale, sanando il pregiudizio alla propria difesa.
  • Quando un avviso catastale è stato comunque notificato al soggetto interessato e questi ha introdotto un autonomo giudizio, non è configurabile un pregiudizio difensivo tale da giustificare l’annullamento dell’atto per sola mancata partecipazione di un altro titolare del diritto reale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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