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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21559/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Il locatore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti perché, alla cessazione del rapporto di locazione, il conduttore non avrebbe rimosso alcune addizioni/migliorie apportate all'immobile, costringendo il locatore a provvedervi in proprio e impedendogli di locarlo tempestivamente a terzi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo provato un accordo verbale successivo, con cui il locatore avrebbe rinunciato alla rimozione delle addizioni, e comunque non dimostrato il danno. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.) per la supposta contraddizione tra il cartello "affittasi" esposto prima dell'accordo verbale e la tesi del mantenimento delle addizioni; 2) erronea applicazione degli artt. 1592 e 1593 c.c. e vizio motivazionale, per avere la Corte ritenuto prestato il consenso del locatore al mantenimento delle addizioni; 3) violazione degli artt. 111 Cost., 134 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancata giustificazione del rigetto delle prove richieste, in particolare della testimonianza di un soggetto ritenuto decisivo, e per l'uso di presunzioni; 4) omessa motivazione e omesso esame dei fatti decisivi in relazione al diniego di consulenza tecnica d'ufficio e alla valutazione di una fattura relativa ai lavori di ripristino; 5) violazione degli artt. 1590, 2043 e 1227 c.c. per avere la Corte interpretato l'offerta dell'immobile sul mercato come prova di consenso, mentre sarebbe stato un comportamento doveroso del locatore per non aggravare il danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi si risolvessero, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello, senza denunciare validamente un omesso esame di fatti decisivi né una vera violazione di legge. In particolare, il primo e il quinto motivo sono stati giudicati come mera proposta di diversa lettura degli elementi probatori; il secondo come censura priva di effettiva deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque rivolta contro una valutazione di merito; il terzo come inammissibile per mancata specificazione della rilevanza e ammissibilità delle prove invocate, oltre che infondato sul punto dell'uso delle presunzioni; il quarto come inammissibile perché non confrontato con la decisione negativa sull'an debeatur e perché mirava a una nuova valutazione di documenti. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente una diversa lettura del materiale probatorio o del merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1592 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il consenso al mantenimento delle addizioni nell'immobile locato.

  • art. 1593 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione delle opere eseguite dal conduttore e del loro mantenimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all'esigenza di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare insufficienza della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova del danno e dei fatti costitutivi della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'utilizzo delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 2043 e 1227 c.c. per sostenere il proprio assunto sul comportamento del locatore e sul danno da mancato rilascio dell'immobile nello stato dovuto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale base generale della domanda risarcitoria.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per affermare che il locatore avrebbe agito per non aggravare il danno già prodotto dal conduttore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è sufficiente opporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura delle prove.
  • La doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione della fattispecie concreta, attività riservate al giudice di merito.
  • La censura relativa al mancato esame di prove testimoniali o documentali deve specificare la rilevanza decisiva e l'ammissibilità dei mezzi istruttori invocati; in difetto, è inammissibile.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni semplici, purché gravi e precise; il requisito della concordanza non implica necessariamente la presenza di più presunzioni, potendo una sola presunzione essere sufficiente se dotata di adeguata forza dimostrativa.
  • In cassazione non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una critica che, nella sostanza, investe soltanto la congruità logica della motivazione e la valutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaSpese di liteInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

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