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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36489/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del fallimento di un credito fondato su una fideiussione rilasciata dal soggetto poi fallito, con domanda di ammissione della sorte capitale, degli interessi, delle spese del decreto ingiuntivo e dell’imposta di registro relativa a tale decreto. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo inopponibile alla massa il decreto ingiuntivo, non passato in giudicato. In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale ha ammesso solo la sorte capitale e gli interessi legali dalla richiesta di escussione sino al fallimento, valorizzando il contratto di fideiussione già prodotto in sede monitoria e nella verifica del passivo, e ritenendo che non vi fosse mutatio della causa petendi. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultra/extrapetizione per asserita modifica del titolo della domanda già nelle osservazioni ex art. 95 l.fall.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale posto a base della decisione una norma non invocata; 3) violazione delle norme bancarie sul regime dei Confidi minori, assumendo che essi non potessero rilasciare garanzie in favore del pubblico e che la fideiussione fosse quindi nulla; 4) censura ulteriore sul medesimo tema, anche per asserita applicazione analogica fuori dai casi consentiti.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del controricorrente sulla mancanza di autorizzazione del giudice delegato, ritenendo che l'azione riguardasse la formazione dello stato passivo e rientrasse tra quelle per cui l'autorizzazione non è richiesta. Nel merito, ha rigettato tutti i motivi: ha escluso che vi fosse stata modifica della causa petendi, poiché il credito era sempre fondato sulla fideiussione e il decreto ingiuntivo ne era solo un elemento probatorio; ha precisato che, in sede di verifica del passivo, il thema decidendum si cristallizza all'udienza di verifica e il giudice può valutare d'ufficio la fondatezza della domanda entro i fatti allegati; ha poi applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione rilasciata da un Confidi minore non è nulla per violazione di norma imperativa, perché il rilascio di fideiussioni non è attività riservata a soggetti autorizzati e non è vietata alle cooperative che operino nel rispetto dell'oggetto sociale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione di metà delle spese per il consolidamento successivo della giurisprudenza e condanna del fallimento al pagamento della residua metà, oltre all'ordine sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, l. fall.

    L'autorizzazione del giudice delegato non è richiesta per le controversie relative alle contestazioni e alle tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, incluso il giudizio sulla formazione dello stato passivo.

  • art. 95 l.fall.

    "decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati"

    La verifica del passivo si svolge nel contraddittorio tra curatore, creditore e altri interessati; il giudice decide entro i limiti delle conclusioni e delle eccezioni, potendo considerare anche osservazioni e produzioni integrative entro i fatti allegati.

  • art. 98 l.fall.

    L'opposizione allo stato passivo non consente una libera mutazione della domanda, ma si muove nel perimetro del credito già dedotto e dei fatti allegati.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato attiene all'ambito oggettivo della pronuncia, non alle ragioni giuridiche poste dal giudice a fondamento della decisione; non c'è ultrapetizione se il giudice applica norme diverse da quelle invocate.

  • art. 345 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare l'asserita introduzione di un titolo nuovo; la Corte esclude però che nel caso vi sia stata modificazione della causa petendi.

  • artt. 106, 107 e 155 d.lgs. n. 385/1993

    Le limitazioni operative dei Confidi minori non comportano, di per sé, la nullità della fideiussione prestata a favore di un associato, quando non sia configurabile un divieto testuale di rilascio della garanzia.

  • art. 13 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003

    Le restrizioni relative ai Confidi minori non impediscono in via generale la validità della garanzia prestata da tali soggetti, né ne fanno venir meno la capacità di agire come società cooperativa.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte richiama indirettamente il tema dell'interpretazione analogica, ma esclude che sia necessario ricorrervi per affermare la validità della garanzia, alla luce del principio già enunciato dalle Sezioni Unite.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutività ha efficacia probatoria del rapporto sostanziale e produce preclusione pro iudicato.

  • art. 95, comma 2, l.fall.

    Nel corso della verifica è possibile precisare e integrare le domande, purché resti fermo il perimetro dei fatti allegati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica dello stato passivo, la domanda di insinuazione non è liberamente mutabile, ma può essere precisata o integrata nel contraddittorio, purché resti ancorata ai medesimi fatti costitutivi già allegati.
  • Il decreto ingiuntivo prodotto a sostegno dell'insinuazione, anche se ritenuto inopponibile alla massa, non muta la causa petendi quando il credito resta fondato sul rapporto sostanziale da cui esso origina.
  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice fonda la decisione su norme di diritto diverse da quelle invocate dalle parti, poiché ciò attiene alla corretta applicazione della legge e non al petitum o alla causa petendi.
  • Le restrizioni normative all'attività dei Confidi minori non determinano automaticamente la nullità della fideiussione da essi prestata, mancando un divieto testuale di rilascio della garanzia e non essendo tale attività riservata in esclusiva a intermediari autorizzati.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice può valutare d'ufficio la fondatezza del credito nei limiti dei fatti allegati e delle regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniConto correnteFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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