Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, fondata sull'intervenuta transazione tra le parti e sulla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale aveva convenuto in giudizio la società immobiliare promittente venditrice chiedendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita di un appartamento con box situato a Riva del Garda. Sosteneva che il prezzo complessivo pattuito fosse pari a euro 370.000, oltre IVA, e che il pagamento fosse già stato eseguito, per accordo delle parti, mediante l'esecuzione di lavori da lui effettuati per la società venditrice. La convenuta contestava la domanda e chiamava in causa una società costruttrice, che resisteva anch'essa. Il tribunale e poi la corte d'appello rigettavano la domanda di trasferimento coattivo; il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso per sopravvenuto accordo transattivo e per difetto di interesse alla coltivazione del giudizio.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere la sentenza costitutiva di trasferimento del bene in esecuzione specifica del preliminare di compravendita.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia depositata ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accompagnata da sopravvenuto accordo transattivo e dalla conseguente perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia, non sorge automaticamente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; occorre verificare i presupposti normativi specifici.
- In una controversia avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita, la domanda è inquadrata nell'art. 2932 c.c., ma la decisione di legittimità può arrestarsi senza esame dei motivi quando intervenga rinuncia al ricorso.
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