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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per omesso versamento dell'imposta sul patrimonio e di ritenute alla fonte relative al 1996. La società contestava, tra l'altro, la tardività della notificazione, l'errata indicazione della data di esecutività del ruolo e l'irrogazione delle sanzioni senza applicazione del concorso e della continuazione. Nel corso del giudizio la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 12 della L. n. 289/2002, versando integralmente quanto dovuto. L'Ufficio sosteneva però che il ruolo, consegnato il 25 maggio 2001, fosse inizialmente escluso dal condono e che i pagamenti fossero inidonei perché effettuati prima dell'entrata in vigore della successiva disciplina estensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile il condono anche ai ruoli consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001. Ha valorizzato l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sopravvenuta e il fatto che la contribuente avesse integralmente versato le somme richieste entro il 16 marzo 2004. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio e il processo è stato dichiarato estinto per intervenuto condono. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina l'iscrizione a ruolo derivante dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, sulla cui base era stata emessa la cartella.

  • L. n. 289/2002, art. 12

    I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese per le procedure esecutive.

    Prevede la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000.

  • L. n. 212/2003, art. 1, comma 2, e L. n. 289/2002, art. 12, comma 2-ter

    La definizione agevolata è stata estesa ai ruoli consegnati al concessionario dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

    La Corte ha interpretato la disciplina nel senso di consentire il condono anche per i ruoli consegnati nel primo semestre 2001, includendo i contribuenti che avevano già effettuato pagamenti utili.

  • D.L. n. 143/2003

    D.L. 24 giugno 2003, n. 143

    Ha introdotto l'estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati nel primo semestre 2001 e ha disciplinato la riapertura dei termini per i pagamenti.

  • D.L. n. 269/2003 e D.L. n. 355/2003

    I termini di pagamento sono stati prorogati rispettivamente al 16 marzo 2004 e al 16 aprile 2004.

    Le proroghe sono state ritenute applicabili anche ai contribuenti che avevano già effettuato il primo versamento prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003.

  • Costituzione, art. 3

    Principio di ragionevolezza e uguaglianza.

    Ha orientato l'interpretazione della disciplina per evitare una disparità irragionevole tra pagamenti effettuati in periodi temporali diversi ma sostanzialmente equivalenti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    Era stato invocato in relazione all'onere probatorio sulla data di consegna del ruolo, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura relativa all'interpretazione del condono.

  • L. n. 212/2000, art. 10

    La contribuente lo aveva invocato per il legittimo affidamento derivante dalle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria; la Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di definizione agevolata viene successivamente estesa a una determinata categoria di ruoli, occorre verificare non solo la data originaria prevista dalla norma, ma anche le modifiche legislative e le relative proroghe.
  • In presenza di norme transitorie ambigue, la disciplina può essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, evitando disparità irragionevoli tra contribuenti che abbiano effettuato pagamenti sostanzialmente equivalenti in periodi diversi.
  • Un pagamento effettuato prima dell'entrata in vigore della norma estensiva non è necessariamente irrilevante: può essere considerato utile se la normativa successiva riapre o amplia la definizione agevolata e il contribuente ha rispettato integralmente gli importi e i termini applicabili.
  • Per valutare la validità di un condono o di una definizione agevolata sono determinanti la data di consegna del ruolo al concessionario, la data dei versamenti, l'eventuale dichiarazione di adesione e l'integrale pagamento delle somme richieste.
  • Se il condono risulta validamente perfezionato e non sono necessari ulteriori accertamenti, il giudice può dichiarare direttamente l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

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