Cassazione Penale, Sentenza n. 12080/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buono era stato condannato dal Tribunale di Trapani per la gestione illecita di rifiuti non pericolosi (fanghi da trattamento di acque reflue) in qualità di legale rappresentante della cooperativa e gestore dell’impianto di depurazione (fatto accertato il 16/05/2022), ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006. Ha proposto impugnazione con motivi relativi a: nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa della società (mancata nomina del difensore di ufficio per la società come soggetto distinto), mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) e richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. L'appello è stato convertito in ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto di impugnazione era stato sottoscritto, al momento della proposizione, dal difensore di fiducia (Avv. Giuseppe Aiello) che non risultava iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il che determina inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla L. 23/06/2017 n.103. La Corte ha ritenuto irrilevante la successiva nomina di difensore iscritto nell'albo speciale e ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che valuta la legittimazione al momento della proposizione dell'impugnazione. Perciò le questioni di merito non sono state esaminate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 256, d.lgs. 152/2006
Norma sostanziale che sanziona la gestione illecita dei rifiuti; la sentenza di prime cure aveva ritenuto integrata la fattispecie in relazione ai fanghi di depurazione.
Norma che disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dal ricorrente ma non esaminata per inammissibilità del gravame.
art. 613 cod. proc. pen. (come modificato dall’art. 63, comma 1, L. 23/06/2017, n.103)
Regola procedurale secondo la quale la sottoscrizione dei motivi dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso; la Corte interpreta la norma nel senso che la legittimazione va valutata al momento della presentazione dell'impugnazione e la carenza non può essere sanata con successiva iscrizione o con successiva nomina di difensore iscritto.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che ha giustificato la conversione dell'appello in ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti alla Corte; richiamata per spiegare il procedimento formale di riqualificazione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Verificare sempre che l'atto di impugnazione sia sottoscritto, al momento della presentazione, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione: la mancanza determina inammissibilità automatica del ricorso per cassazione.
- La nomina successiva di un difensore iscritto nell'albo speciale o l'iscrizione successiva del difensore originale non sanano il vizio procedurale: la legittimazione si valuta al momento della proposizione dell'impugnazione.
- Difetti formali gravi (come la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato) comportano che le questioni di merito (es. carenza di elementi del reato, riconoscimento di cause di non punibilità, sospensione condizionale) non vengano esaminate dalla Corte di Cassazione.
- Se l'imputato agisce anche in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, occorre porre attenzione alla posizione difensiva della società (eventuale nomina di difensore per la società) per evitare eccezioni di nullità o violazione del diritto di difesa.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali può determinare, oltre all'inammissibilità, l'onere di sostenere le spese processuali e il pagamento di somme a titolo di ammenda (cassa delle ammende); pertanto la verifica formale è essenziale prima del deposito dell'impugnazione.
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