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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12696/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da un lavoratore che aveva chiesto l'ammissione in privilegio di un credito complessivo per differenze retributive e conseguenze sul trattamento di fine rapporto, assumendo di aver svolto mansioni corrispondenti a una qualifica superiore rispetto a quella riconosciuta. Dopo un primo annullamento della Cassazione, il Tribunale di rinvio ha nuovamente rigettato l'opposizione, ritenendo che le mansioni accertate non integrassero il VII livello rivendicato, né il VI livello in subordine, ma restassero nell'ambito del IV livello. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza rescindente, soprattutto sul tema della responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori esternalizzati e del ruolo nelle procedure di liquidazione; (2) violazione e falsa applicazione delle norme del CCNL applicato e degli artt. 1362 e 1363 c.c., per errata qualificazione delle mansioni secondo il procedimento di sussunzione nei livelli contrattuali; (3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella pluralità di elementi istruttori dedotti (testimonianze e documenti).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il principio di diritto già enunciato nella precedente ordinanza rescindente e aveva proceduto a un nuovo accertamento di fatto nei limiti consentiti, ricostruendo le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. Ha inoltre ritenuto corretta la sussunzione delle mansioni nel IV livello contrattuale, poiché il lavoratore si era limitato al controllo dell'esecuzione dei lavori esternalizzati e alla liquidazione dei costi, senza partecipare alle attività di gestione delle varianti, ai collaudi, alla progettazione o alle liquidazioni finali, che sarebbero state rilevanti per i livelli superiori. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che esso mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e non denunciava l'omesso esame di un vero fatto storico decisivo. Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio, in caso di cassazione per violazione di legge, deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione senza poter modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti; se la cassazione è avvenuta anche per vizi motivazionali, può invece riesaminare i fatti nei limiti indicati dalla decisione rescindente.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non come critica alla valutazione delle prove o del materiale istruttorio.

  • art. 18 CCNL dipendenti aziende settori Gas e Acqua 9 marzo 2007

    Le declaratorie dei livelli contrattuali devono essere confrontate con le mansioni concretamente svolte per stabilire il corretto inquadramento; nel caso esaminato, il VI livello era il più elevato tra quelli compatibili con attività di responsabilità sull'esecuzione dei lavori e avvio delle procedure di liquidazione, mentre il VII richiedeva ulteriori funzioni di progettazione e liquidazioni finali.

  • accordo di rinnovo 10 febbraio 2011

    Rilevante come fonte modificativa del CCNL applicato ai fini della qualificazione professionale.

  • accordo di rinnovo 14 gennaio 2014

    Rilevante come fonte modificativa del CCNL applicato ai fini della qualificazione professionale.

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali sono richiamati per interpretare sistematicamente le declaratorie del CCNL e individuarne il significato alla luce della volontà negoziale e del complesso delle clausole.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto, in caso di rigetto del ricorso, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l'ampiezza del potere del giudice dipende dal tipo di vizio accolto in cassazione: se l'annullamento è per violazione di legge, il giudice deve attenersi al principio di diritto senza riesaminare i fatti; se sono stati accolti anche vizi motivazionali o omesso esame di fatti, può rivalutare i fatti già acquisiti nei limiti segnati dalla decisione rescindente.
  • L'inquadramento del lavoratore va effettuato con il procedimento trifasico di comparazione tra mansioni concretamente svolte e declaratorie contrattuali dei diversi livelli, valorizzando gli elementi qualificanti di autonomia, responsabilità, complessità tecnica e contenuto delle attività effettivamente espletate.
  • Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è deducibile come omesso esame la semplice critica alla valutazione del materiale istruttorio: il ricorrente deve indicare un fatto storico preciso, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • La mancata allegazione o prova di attività ulteriori e qualificanti, richieste dalla declaratoria superiore, impedisce il riconoscimento del livello di inquadramento invocato e può condurre al mantenimento del livello inferiore corrispondente alle mansioni effettivamente accertate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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