Cassazione Penale, Sentenza n. 24408/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per la nuova condanna (mesi quattro di reclusione per reato fiscale art. 10-ter d.lgs. 74/2000). Sosteneva che, avendo in precedenza subito un patteggiamento del 2006 con sospensione della pena poi revocata e non avendo riportato altre condanne, erano trascorsi oltre quattordici anni dalla definitività del secondo precedente penale e la nuova pena di 4 mesi rientrava nel limite legale di due anni per poter concedere la sospensione; inoltre si censurava l'omessa motivazione da parte del Tribunale e della Corte d'appello sulla questione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato (patteggiamento 2006: anni 1 mesi 8; sentenza 2007: anni 1 aggiunti in continuazione; complessivamente pena pari a 'anni due mesi otto' come indicato in motivazione) e la revoca della precedente sospensione condizionale impedivano la concessione di una nuova sospensione. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p. opera limitatamente alle ipotesi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o sanzione sostitutiva: se è stata invece applicata una sanzione detentiva questa deve essere considerata ai fini della valutazione della concedibilità di un secondo beneficio. L'intervenuto indulto non ha modificato il quadro ai fini della sospensione condizionale. Per manifesta infondatezza e tardività di ulteriori doglianze, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma contestata per il reato fiscale oggetto della condanna; la sentenza conferma che la condanna ai sensi di questa norma resta valida ai fini della determinazione della pena e delle sanzioni accessorie.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma relativa al reato per cui era stato patteggiato il 2006; il patteggiamento con pena detentiva rileva come precedente.
Norma che disciplina l'applicazione della pena mediante patteggiamento; usata per ricostruire i precedenti del ricorrente.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'estinzione degli effetti penali del patteggiamento dopo il decorso del termine di beneficio; la Corte rileva che tale estinzione opera limitatamente alle ipotesi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o sostitutiva e non si estende automaticamente alle sanzioni detentive.
Fissa i limiti della sospensione condizionale della pena; la Corte valuta la cumulazione delle pene pregresse rispetto a tali limiti.
art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Indica criteri per la valutazione della concedibilità di un beneficio (sospensione condizionale) tenendo conto dei precedenti penali.
Norma che dispone l'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di inammissibilità per manifesta infondatezza e dei relativi effetti; utilizzata per giustificare la condanna alle spese e all'ammenda.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. n. 31/2000; Sez. 6 n. 27589/2019; Sez. 1 n. 13990/2020; Sez. 4 n. 31614/2018)
Principi consolidati secondo cui l'estinzione degli effetti del patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non elimina l'efficacia deterrente delle pene detentive ai fini della valutazione sulla concedibilità di nuovi benefici e che l'indulto non necessariamente impedisce il computo dei precedenti se il cumulo supera i limiti di legge.
Massime di principio
- Un patteggiamento che abbia comportato l'applicazione di una sanzione detentiva rileva come precedente ai fini della valutazione della concedibilità della sospensione condizionale di una successiva pena, anche se alcuni effetti formali del patteggiamento si estinguono col tempo ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; l'estinzione riguarda principalmente sanzioni pecuniarie o sostitutive.
- La revoca della sospensione condizionale precedente pesa negativamente sulla possibilità di concedere una seconda sospensione: la Corte può motivare la negazione del beneficio anche in modo sintetico se indica la rilevanza dei precedenti penali.
- L'intervenuto indulto non elimina automaticamente la rilevanza dei precedenti ai fini del limite legale previsto per la sospensione condizionale se, cumulando le pene, si supera il limite di legge.
- In impugnazioni manifestamente infondate o con doglianze tardive, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e disporre la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
- Nelle valutazioni del beneficio della sospensione condizionale occorre sempre sommare le pene pregresse rilevanti e verificare il rispetto del limite previsto dall'art. 163 c.p.; la mera decorrenza di anni dalla definitività non garantisce di per sé la cancellazione dell'effetto del precedente quando si tratta di pene detentive imposte con patteggiamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24372/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →