Cassazione Penale, Sentenza n. 24372/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cenciarini impugna la sentenza di appello che aveva confermato il proscioglimento per prescrizione con qualificazione del fatto come eccesso colposo di legittima difesa. Denuncia vizio di motivazione per insufficiente valutazione dei presupposti dell'eccesso colposo e chiede l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 52 c.p.; lamenta inoltre violazione degli artt. 55 c.p., 531, comma 2, e 546 c.p.p. (contestando che la Corte non abbia adeguatamente spiegato perché la reazione di Cenciarini, avvenuta nel garage dopo un'aggressione con un tubo metallico, non rientrasse nei limiti della legittima difesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo che i giudici di merito avessero correttamente ricostruito i fatti e fornito motivazione adeguata sulla qualificazione come eccesso colposo di legittima difesa. Ha confermato che la valutazione sulla proporzione tra offesa e difesa e sulle modalità della reazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato. Conseguentemente ha confermato la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione già pronunciata in precedenza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La Corte richiama la distinzione tra legittima difesa piena e eccesso colposo: l'eccesso colposo si verifica quando la proporzione tra offesa e difesa viene meno per colpa (errore inescusabile, precipitazione, imprudenza o imperizia) e non quando la reazione sia una scelta cosciente e volontaria trasformandosi in strumento di aggressione.
art. 55 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente; la Corte sottolinea che l'articolazione dell'eccesso colposo va valutata in concreto dal giudice di merito, verificando se la reazione difensiva sia stata inadeguata per errore di valutazione nel contesto specifico.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente; la decisione osserva che la censura verte sostanzialmente su una diversa valutazione dei fatti, mentre l'istruttoria e la motivazione di merito sono state ritenute adeguate e insindacabili in sede di legittimità.
Massime di principio
- La qualificazione dell'azione come legittima difesa piena o eccesso colposo è un accertamento di fatto: i giudici di merito valutano le modalità della reazione, il contesto e gli elementi antecedenti; la Corte di Cassazione sindaca solo se la motivazione è carente o illogica.
- Per ottenere il riconoscimento pieno dell'esimente di cui all'art. 52 c.p. è necessario dimostrare che la reazione era proporzionata e non determinata da precipitazione, imprudenza o imperizia: l'errore deve essere esente da colpa inescusabile.
- La censura motivazionale che si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, pur supportata da argomentazione, è generalmente inammissibile in Cassazione se i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua e coerente.
- La prescrizione estingue il reato anche se la dinamica viene riqualificata in sede di merito; la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvive all'esame di legittimità quando non vi siano vizi di diritto nella decisione.
- Nelle controversie che riguardano reazioni a aggressioni, è fondamentale documentare elementi che possano provare l'impossibilità di adottare mezzi meno lesivi o di sottrarsi all'aggressione, perché l'assenza di tali elementi può giustificare la qualificazione come eccesso colposo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24378/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →