Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona del 09/02/2021 denunciando violazione del divieto di reformatio in peius: si contestava che la Corte territoriale avesse fissato come pena detentiva base per entrambi gli imputati anni 4 e mesi 6 di reclusione, mentre il giudice di primo grado l'aveva determinata in anni 4 di reclusione, configurando dunque un peggioramento della posizione dei ricorrenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che non vi fosse reformatio in peius poiché la Corte d'appello, accogliendo il motivo di gravame, ha escluso l'aumento autonomo di un terzo per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. (ritenuta già contemplata dal capoverso dell'art. 625 cod. pen.), rideterminando la pena in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa (inferiore a quella di primo grado). Per Criscuolo è stato poi aggiunto l'aumento per recidiva qualificata ai sensi dell'art. 63, comma 4, portando la pena a anni 6 ed euro 900 di multa, comunque inferiore a quella inflitta in primo grado; infine la Corte territoriale ha applicato la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, determinando pene finali per entrambi inferiori rispetto a quelle di primo grado. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato; usato per ascrivere la responsabilità agli imputati in relazione al fatto contestato
Codice penale, art. 624
Norma sostanziale richiamata per il reato contestato (come parte della fattispecie applicata), citata quale titolo di imputazione
Codice penale, art. 625 (capoverso)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 fosse già contemplata dal capoverso dell'art. 625, perciò non poteva essere applicata come aumento autonomo di un terzo dal giudice di primo grado
Codice penale, art. 61, comma 1, n. 7
Richiamata come aggravante; la Corte d'appello ha escluso l'aumento autonomo per questa aggravante in quanto già considerata nella normativa di cui all'art. 625
Codice penale, art. 63, comma 4
Applicata in relazione alla recidiva qualificata di Mario Criscuolo, comportando un aumento della pena nella misura di un terzo prima delle successive riduzioni
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non è violato se, in sede di appello, la riforma complessiva della pena conduce a una sanzione finale inferiore rispetto a quella di primo grado, anche se in una fase intermedia la determinazione 'base' risulti superiore
- Il giudice d'appello può correggere errori di calcolo o l'applicazione indebita di aumenti/aggravanti (es. aumento autonomo per aggravante già compresa nella fattispecie) e rideterminare la pena conformemente alle norme sostanziali
- L'applicazione della recidiva qualificata (art. 63, comma 4) comporta un aumento specifico che deve essere valutato cumulativamente con le altre voci di pena, ma la minore entità finale può derivare da altre misure (es. esclusione di aumenti impropri e diminuzione per il rito abbreviato)
- In presenza di rito abbreviato, la diminuzione di pena prevista può ridurre la pena finale anche dopo applicazioni di aumenti intermedî; nel giudizio di legittimità si valuta la somma algebrica delle variazioni per verificare il rispetto del principio "non peggiorativo"
- Quando un'aggravante è già comprensa nella descrizione della fattispecie principale, non può essere autonomamente sommata per incrementare la pena; occorre verificare la sovrapposizione normativa prima di aggiungere aumenti
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