Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo errata valutazione delle risultanze probatorie (in particolare l'affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e presunto travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni del teste Panico Saverio) e la mancata motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. I fatti: Bardella, conducente di una Audi, non si sarebbe fermato allo stop/dare precedenza e avrebbe travolto contromano il motociclo condotto da Osta Kristian cagionandogli lesioni gravi; contestata violazione dell'art. 145, comma 5, cod. strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni prospettate attengano alla ricostruzione di fatto e alla valutazione delle prove, materie non sindacabili in Cassazione. Ha inoltre richiamato la normativa che limita i rimedi in Cassazione per le sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace (impossibilità di ricorrere per mero vizio di motivazione). Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, la Corte ha confermato che tale misura ha natura discrezionale e che il Tribunale di appello ha adeguatamente motivato di ritenere le prove acquisite sufficienti, rendendo superflua la rinnovazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 145 cod. strada (comma 5)
Norma richiamata per qualificare la violazione specifica della disciplina della circolazione stradale cui è ascrivibile la lesione cagionata; usata per individuare la colpa specifica dell'imputato.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ricorda che la rinnovazione è eccezionale e discrezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti.
art. 606 c.p.p. (comma 2-bis e comma 1, lett. e))
Richiamata per escludere il sindacato in Cassazione sul mero vizio di motivazione per le sentenze d'appello sui reati di competenza del giudice di pace, limitando le possibilità di ricorso per Cassazione su questioni di fatto/prova.
art. 39-bis D.Lgs. 28/2000 (introdotto dal d.lgs. 11/2018)
Norma collegata alla limitazione dei rimedi in Cassazione per determinate sentenze di appello; richiamata per confermare l'impossibilità di ricorrere per mero vizio motivazionale in tali ipotesi.
Norma che autorizza la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili quando non sussiste una completa assenza di colpa nella proposizione del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per sindacare la valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti: contestazioni basate su fatto e prova vanno impugnate in sede di merito (appello) e difficilmente prevalgono in Cassazione.
- Per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non è ammissibile per il mero vizio di motivazione; occorre un profilo di legittimità (violazione di norme di diritto) evidente.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è uno strumento eccezionale e discrezionale: il giudice deve motivare la scelta di rinnovare, mentre il rigetto non richiede una motivazione articolata se dalle decisioni risulta che le prove acquisite sono ritenute sufficienti.
- Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile richiedono, in teoria, un controllo più attento e riscontri esterni, ma la valutazione finale della loro attendibilità resta rimessa al giudice del merito e non è facilmente suscettibile di censura in Cassazione.
- Chi intende proporre ricorso in Cassazione deve fondarlo su vizi di diritto chiari e non su meri contrasti probatori; altrimenti il rischio è l'inammissibilità e l'affidamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende.
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