Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità penale di Giovanni Napolitano per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), riducendo la pena e applicando la circostanza attenuante di cui al comma 7 dello stesso articolo, nonché quantificando il concorso di colpa della vittima nella misura del 15% e sostituendo la revoca della patente con la sospensione per due anni. L'imputato ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della durata della sospensione della patente (art. 218, comma 2, C.d.S.), lamentando che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato parametri come la violazione del ciclista (art. 182, comma 9 C.d.S.), la bassa velocità, la scarsa visibilità e l'assenza di pericolosità specifica nella condotta dell'imputato. Le parti civili hanno censurato invece la rilevanza attribuita al comportamento della vittima (non aver percorso la pista ciclabile) ai fini del concorso di colpa e hanno dedotto violazioni degli artt. 40 e 41 c.p., degli artt. 141 e 145 C.d.S. e dell'art. 589-bis c.p., lamentando omessa valutazione dell'efficienza causale della condotta della vittima rispetto alla possibile visibilità e alla bassa velocità della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sul punto relativo alla sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per due anni) la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse adeguatamente motivata e che, posto che la misura adottata rientra nel medio edittale, non fosse richiesto un esplicito e puntuale esame di ciascun parametro dell'art. 218, comma 2, C.d.S.; la scelta di sostituire la revoca con la sospensione è compatibile con la giurisprudenza consolidata. Quanto alle censure delle parti civili sul concorso di colpa, la Cassazione le ha dichiarate inammissibili: 1) perché si trattava sostanzialmente di doglianze di merito (valutazione della prova e ricostruzione fattuale) insindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione congrua dei giudici di merito; 2) per mancanza di interesse del terzo civile a censurare in Cassazione la quantificazione percentuale del concorso di colpa della vittima, dato che tale accertamento non produce efficacia di giudicato in sede civile e potrà essere valutato definitivamente dal giudice civile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma sull'omicidio stradale; la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato e applicato la circostanza attenuante di cui al comma 7; la Cassazione ha dato per corretta la valutazione dei giudici di merito.
art. 218, comma 2 Codice della Strada
Contiene i criteri per la determinazione della misura delle sanzioni accessorie sulla patente (es. revoca o sospensione). La Cassazione ha ritenuto che, se la sanzione inflitta è nel medio edittale e non sussistono aggravanti come alcool o droghe, il giudice non è obbligato a motivare puntualmente parametro per parametro quando richiama le 'circostanze del fatto' o la 'gravità della condotta'.
art. 182, comma 9 Codice della Strada
Norma sull'uso delle piste ciclabili; la sentenza di merito ha accertato l'inosservanza dell'obbligo del ciclista di transitare sulla pista ciclabile, motivo del riconoscimento di una parte di concorso di colpa (15%).
artt. 40 e 41 cod. pen.
Principi di causalità e di imputabilità delle conseguenze delle azioni; le parti civili avevano richiamato tali norme per contestare la valutazione dell'efficienza causale della condotta della vittima, ma la Cassazione ha ritenuto le questioni come di merito non sindacabili in sede di legittimità.
artt. 141 e 145 Codice della Strada
Norme relative alla prudenza e alle regole di condotta nella circolazione; citate dalle parti civili per sostenere l'efficienza causale della condotta del ciclista, senza però ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione.
art. 651 cod. proc. pen.
Disciplina dell'efficacia extra-penale del giudicato; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento della responsabilità di una persona diversa dall'imputato rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, giustificando la mancata ammissibilità del ricorso delle parti civili sulla quantificazione del concorso di colpa.
Massime di principio
- Le doglianze che investono la valutazione della prova e la ricostruzione fattuale sono, di regola, inammissibili in sede di Cassazione: tali questioni sono competenza del giudice di merito e sono sindacabili solo se vi è un vizio di motivazione palese.
- Quando la sanzione amministrativa accessoria (revoca/sospensione patente) è commisurata entro il cosiddetto 'medio edittale' e non sussistono aggravanti come guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, il giudice che opta per una misura più favorevole non è obbligato a motivare punto per punto i parametri dell'art. 218, comma 2 C.d.S.; è sufficiente richiamare le circostanze del fatto e la gravità della condotta.
- Il mancato uso, da parte del ciclista, di una pista ciclabile disponibile può integrare una forma di concorso di colpa della vittima nella dinamica dell'incidente e tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata.
- La quantificazione percentuale del concorso di colpa attribuito alla vittima nel processo penale non produce efficacia di giudicato ai fini del giudizio civile; pertanto le parti civili hanno interesse limitato a impugnare tale quantificazione in Cassazione.
- Per censurare con successo in Cassazione l'applicazione di norme penali e stradali occorre dimostrare errori di diritto o vizi di motivazione tali da eccedere la mera divergenza di valutazione probatoria; richieste puramente critiche sulla ricostruzione fattuale sono destinate all'inammissibilità.
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