Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva respinto la richiesta di proroga del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, rilevante ai fini dell'applicazione del principio di specialità relativo alla consegna eseguita in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza motivazionale, sostenendo che il termine non fosse perentorio e potesse essere ulteriormente prorogato, che il Tribunale non aveva valutato le circostanze concrete e le allegazioni difensive e che quindi doveva essere concessa la proroga per preservare l'applicazione del principio di specialità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto che il termine di 45 giorni decorresse dalla data di liberazione definitiva (17/09/2020) e che, dagli atti, il ricorrente, pur avendone la possibilità, non aveva lasciato il territorio italiano entro quel termine; inoltre la difesa non ha indicato elementi concreti che giustificassero una ulteriore proroga né ha rispettato il principio di specificità del ricorso per cassazione. Si è rimarcato che la Procura aveva concesso due proroghe fino al 30/06/2021 e non aveva risposto a una terza istanza. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende (determinata in 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 26, comma 2, lett. a)
Regola l'eccezione al principio di specialità: il principio non si applica quando il consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio entro 45 giorni dalla definitiva liberazione o, avendolo lasciato, vi è ritornato volontariamente. Nel caso, tale condizione è stata ritenuta verificata.
codice di procedura penale, art. 721, comma 1
"La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa"
Il principio di specialità che tutela il consegnato contro procedimenti per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa la consegna; può essere derogato dalle ipotesi previste dall'art. 26, comma 2, lett. a) della legge n. 69/2005.
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (mandato d'arresto europeo)
Fornisce il quadro europeo di riferimento per l'interpretazione del mandato di arresto europeo e del principio di specialità; la giurisprudenza di legittimità interpreta il principio di specialità alla luce di tale Decisione quadro.
codice di procedura penale, art. 666
Norma citata dal ricorrente in ordine ai poteri e criteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificato gli elementi necessari per far valere una diversa valutazione del giudice dell'esecuzione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la sanzione pecuniaria a carico dell'imputato per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna alla somma di 3.000 euro.
Massime di principio
- Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a) legge n. 69/2005 decorre dalla data di definitiva liberazione e la mancata partenza del consegnato dal territorio italiano entro tale termine, se comprovata, esclude l'applicazione del principio di specialità.
- La possibilità di proroga del termine dipende da elementi concreti e motivati: chi chiede la proroga deve indicare le condizioni e le ragioni che la giustificano; il giudice dell'esecuzione dovrà valutare e motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto.
- In Cassazione i motivi devono rispettare il principio di specificità: deduzioni generiche o prive di elementi utili al sindacato di legittimità sono inammissibili.
- L'omissione di risposta da parte della Procura a una istanza di proroga non elimina automaticamente gli effetti del decorso del termine: conta la situazione di fatto (se il soggetto è rimasto sul territorio oltre i 45 giorni) e la documentazione presente negli atti.
- Il principio di specialità può essere derogato non solo dal mancato abbandono del territorio nei 45 giorni, ma anche dall'estensione del mandato di arresto europeo per i fatti ulteriori; entrambe le situazioni devono essere valutate concretamente.
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