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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente turnista di un'azienda sanitaria, con mansioni di infermiere, volta ad accertare il diritto a fruire del servizio mensa nella forma alternativa del buono pasto anche per il periodo 1 febbraio 2002 - 31 dicembre 2008 e anche quando svolgeva il turno notturno 20.00-8.00. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto il gravame del lavoratore, ritenendo che la particolare articolazione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del CCNL Sanità 2001 e degli accordi aziendali richiamati, includesse anche il turno notturno. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) prescrizione quinquennale del diritto azionato; 2) erronea interpretazione del CCNL e degli accordi sindacali aziendali, sostenendo che il verbale del 13 dicembre 1996 limitava il buono pasto ai turni 12.30-14.30 e che solo l'accordo del 16 dicembre 2008 aveva esteso il beneficio al turno notturno, con efficacia modificativa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel contenuto del verbale del 13 dicembre 1996 e nella asserita efficacia solo ex nunc dell'accordo, senza retroattività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità, perché si limitava a reiterare l'eccezione di prescrizione senza dimostrare la rituale riproposizione in appello. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo per mancato rispetto dell'onere di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché la ricorrente non aveva trascritto né localizzato i verbali negoziali richiamati e, comunque, pretendeva di denunciare insieme omesso esame ed erronea interpretazione, senza formulare correttamente una censura di violazione delle norme ermeneutiche contrattuali. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché sotto la veste dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si lamentava in realtà il contrasto tra due decisioni di merito e non un vero omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; l'azienda sanitaria è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 CCNL Sanità 20 settembre 2001

    la previsione della mensa per il personale con particolare articolazione dell'orario di lavoro è stata letta dalla Corte territoriale, richiamata senza censura ammissibile, come comprensiva anche del turno notturno quando l'orario concretamente svolto genera l'esigenza tutelata dal buono pasto

  • D.Lgs. 66/2003, art. 8

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sull'interpretazione del regime degli orari e del buono pasto, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per incardinare le censure, ma la Corte ha rilevato che i motivi non erano formulati in modo conforme alle rispettive ipotesi di legittimità

  • art. 366 c.p.c.

    è stata posta a base dell'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e di localizzazione degli atti e documenti richiamati

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per osservare che, in mancanza di rituale riproposizione in appello, l'eccezione di prescrizione si presume rinunciata

  • artt. 1362 segg. c.c.

    indicati come norme corrette da invocare per una vera censura di violazione delle regole di interpretazione contrattuale, che però non è stata formulata

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame è stata ritenuta impropriamente utilizzata per contestare un mero contrasto tra decisioni di merito

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • Cass. Sez. U, n. 8053/2014

    richiamata sul perimetro del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., limitato all'omesso esame di un fatto decisivo

  • Cass. Sez. U, n. 4315/2020

    richiamata in tema di ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 5547/2021

    citata dalla corte territoriale quale precedente favorevole al riconoscimento del buono pasto anche per il turno notturno

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolva nella mera reiterazione di eccezioni o deduzioni già svolte in primo grado, senza indicare in modo specifico la loro rituale riproposizione in appello e senza rispettare l'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.
  • Quando si contestano accordi collettivi o verbali sindacali, il ricorrente deve trascrivere almeno i passaggi essenziali dei documenti richiamati e localizzarli nel fascicolo; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
  • Non è ammissibile cumulare, sotto un'unica censura, un preteso omesso esame di fatto decisivo e una critica all'interpretazione del documento o del contratto, se non vengono rispettati i distinti presupposti dei diversi vizi dedotti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare il semplice contrasto tra decisioni di merito succedutesi nei diversi gradi di giudizio, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • L'interpretazione di clausole contrattuali o collettive deve essere censurata, in cassazione, mediante una specifica deduzione di violazione dei canoni ermeneutici; altrimenti la doglianza resta inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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