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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24810/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per due episodi di furto in abitazione. La Corte territoriale aveva confermato la responsabilità penale e aveva ritenuto equivalenti alle aggravanti di recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale le circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione di legge in relazione all'art. 69, quarto comma, c.p., sostenendo che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva sarebbe incompatibile con gli interventi della Corte costituzionale contrari agli automatismi sanzionatori; dall'altro, un vizio di motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto elementi favorevoli alla prevalenza delle attenuanti generiche, ma li avrebbe poi vanificati con una motivazione apparente e contraddittoria nel confermare il giudizio di equivalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che la Corte costituzionale non è mai intervenuta con una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, c.p. nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. Ha quindi escluso la possibilità di estendere analogicamente alla fattispecie le pronunce additive o demolitorie invocate dal ricorrente. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui tali attenuanti generiche non possono essere usate come 'valvola di sicurezza' per superare il divieto legale, perché la deroga al bilanciamento ordinario ha un ambito limitato e non determina una manifesta sproporzione sanzionatoria. Conseguentemente, essendo operante il divieto di prevalenza, è stato ritenuto irrilevante il dedotto vizio di motivazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    I motivi di ricorso sono stati esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione, secondo la disciplina delle disposizioni attuative.

  • art. 611 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti nel rito camerale non partecipato.

  • art. 69, comma quarto, c.p.

    Prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata; la Corte esclude che tale divieto sia stato rimosso o reso incompatibile dalle pronunce della Corte costituzionale.

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    La recidiva reiterata è la circostanza aggravante rispetto alla quale opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • artt. 3, 25 e 27 Cost.

    Sono invocati come parametri di legittimità costituzionale, ma la Corte ribadisce che non sussiste manifesta irragionevolezza del divieto di bilanciamento in esame.

Massime di principio

  • Il divieto legale di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, previsto dall'art. 69, comma quarto, c.p., resta operante finché non intervenga una declaratoria di illegittimità costituzionale specifica sulla relativa disciplina.
  • Le pronunce della Corte costituzionale che eliminano automatismi sanzionatori in altri ambiti non sono automaticamente estensibili al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata, se la ratio delle decisioni non riguarda espressamente tale ipotesi.
  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere utilizzate come strumento generale di riequilibrio del sistema sanzionatorio per superare un divieto di bilanciamento espressamente previsto dalla legge.
  • Quando opera un divieto legale di prevalenza delle attenuanti, la censura di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza diventa irrilevante, se la decisione del giudice di merito è conforme al divieto normativo.
  • La valutazione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, c.p. in rapporto alla recidiva reiterata non può essere fondata su una sproporzione manifesta, poiché la disciplina valorizza in modo contenuto la componente soggettiva del reato legata alla plurima reiterazione trasgressiva.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioniFurto
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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