Cassazione Penale, Sentenza n. 22658/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (riesame) che aveva confermato la custodia cautelare per vari reati eccetto il capo 16 per fatti anteriori al 30/07/2020. Nei motivi di ricorso il difensore deduce: (i) vizio per mancata autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. (motivo generale); (ii) per i reati relativi ad armi e ricettazione (capi 7, 8, 9) si contesta l'insussistenza del concorso penalmente rilevante, lamentando che le armi sarebbero riconducibili a terzi (Angelo Latella) e che il Tribunale avrebbe valutato in modo tendenzioso le intercettazioni senza rispondere ai chiarimenti dell'indagato e alla memoria difensiva; (iii) per i reati di stupefacenti (capi 24, 25) si sostiene che il ruolo del Borghetto si limitò a mettere in contatto il corriere Melchionna con fornitori e che non vi fu profitto diretto né partecipazione stabile; (iv) per il reato connesso all'associazione per narcotraffico (capo 57) si contesta che la condotta del Borghetto, limitata alla presentazione, non costituisce inserimento stabile nell'organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: sul piano formale e sostanziale ha confermato che il GIP e il Tribunale del riesame hanno fornito una autonoma e specifica valutazione degli elementi probatori, pur richiamando passaggi della richiesta del P.M., esplicitando la rilevanza degli indizi e le esigenze cautelari. Quanto ai capi sulle armi, la Cassazione ha ritenuto congrua la ricostruzione del riesame basata su intercettazioni, riscontri sulle modalità di occultamento, comportamenti dell'indagato e altre emergenze investigative che delineano un ruolo concorsuale di vertice. Quanto ai reati di stupefacenti e all'associazione per narcotraffico, la Corte ha confermato che il ricco compendio probatorio (intercettazioni, videoregistrazioni, tracciati GPS, telefono criptato ecc.) mostra un ruolo direttivo e organizzativo del Borghetto, e ha rigettato la tesi della mera occasionalità o dell'utilizzo del corriere solo per estinguere debiti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p., e disposta la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Richiede che il giudice motivi indicando le esigenze cautelari e gli indizi e compia una "autonoma valutazione" degli elementi; la Corte precisa che tale autonoma valutazione non esclude il richiamo alla richiesta del P.M. purché il giudice svolga un esame critico e dia conto del significato degli elementi ai fini della misura
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamenti di impugnazione dinanzi alla Cassazione; qui usati per censurare vizio di motivazione e violazioni delle norme processuali relative alla valutazione degli atti
Norma richiamata nel quadro delle censure sulla motivazione e sull'utilizzo degli atti delle indagini; la Corte ricorda che il giudice deve comunque svolgere valutazione autonoma
Riferita al parametro di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Cassazione controlla che il giudice di merito abbia reso conto logicamente e giuridicamente delle ragioni della gravità indiziaria, ma non sostituisce la valutazione di merito
Norma citata nel quadro delle regole probatorie e delle contestazioni relative alla valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni; la Corte richiede coerenza e logica nella motivazione del giudice di merito
Indica le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato); la Corte ha ritenuto adeguatamente illustrate le esigenze cautelari a carico del ricorrente
art. 73 legge 309/90
Riferimento al reato di traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sufficienti gli indizi a supporto dell'applicazione della misura
Riferito all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha condiviso la valutazione che il Borghetto avesse ruolo stabile e di vertice nell'organizzazione
legge n. 47/2015 (novella art. 292 c.p.p.)
Novella che ha introdotto l'obbligo di autonoma valutazione del giudice cautelare; la Corte spiega il corretto ambito di applicazione: obbligo di valutazione autonoma ma modalità non predeterminate
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme per la Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; applicata per €3.000
Disposizione sull'esecuzione delle misure custodiali e sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la liberazione; la Corte ordina la trasmissione della decisione
Massime di principio
- L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare non richiede di adottare valutazioni difformi da quelle del P.M., ma di esaminare criticamente gli elementi e spiegare il significato che si attribuisce ad essi; il semplice richiamo alla richiesta del P.M. è insufficiente se manca l'esame critico
- In Cassazione il sindacato si limita prevalentemente a verificare la correttezza giuridica e la congruenza logico-motivazionale del provvedimento di merito: non è luogo per rinnovare la valutazione delle prove salvo macroscopici vizi logici o violazioni di norme
- Le censure che consistono in una diversa valutazione dei fatti già ampiamente motivate dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili: l'attenzione dell'appello deve concentrarsi su errori di diritto o su manifesta illogicità nella motivazione
- Un compendio probatorio costituito da più elementi tecnici e di riscontro (intercettazioni, videoriprese, tracciati GPS, telefoni criptati, riscontri esterni) aumenta la probabilità che la misura cautelare sia ritenuta congrua e resistibile in cassazione
- Per contestare con successo la misura cautelare è utile che la difesa indichi specificamente dove la motivazione è carente o illogica (es. omissione di valutazione di elementi decisivi, contraddizioni interne, uso formale e non critico degli atti del P.M.) e fornisca elementi alternativi di analogo rilievo
- La qualificazione del ruolo dell'imputato (occasionale intermediario vs. membro stabile/di vertice) va argomentata dimostrando l'assenza di elementi indiziari significativi che attestino direttive, coordinamento, disponibilità di mezzi o benefici diretti; mere affermazioni alternative senza riscontri difficilmente bastano
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