Cassazione Penale, Ordinanza n. 26520/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e, per l'effetto, è stato rigettato. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione: secondo la difesa, il reato sarebbe dovuto risultare estinto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il reato era stato commesso al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, in un periodo in cui era applicabile ratione temporis la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 159 c.p. nel testo derivante dalla legge n. 103/2017, applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato dalla decisione delle Sezioni Unite richiamata.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in cassazione.
richiamato nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, quale disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato dalla Corte.
art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte come applicabile ratione temporis al fatto.
richiamata per escludere che abbia abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
richiamata per escludere che abbia abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina sistematizzata da tale legge.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti
precedente di legittimità richiamato per affermare il regime temporale della sospensione della prescrizione.
Corte Costituzionale n. 38 del 23 marzo 2026
richiamata come conferma della legittimità dell'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite in tema di prescrizione.
Massime di principio
- Quando il fatto è stato commesso nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dall'art. 1 della legge n. 103/2017, si applica la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo allora vigente.
- Le successive riforme in materia di prescrizione non operano retroattivamente se non espressamente previsto; pertanto non escludono, per i fatti commessi nel periodo intermedio, l'applicazione del regime sospensivo originariamente vigente.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce l'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato se, in base al regime temporale applicabile, il termine prescrizionale risulta sospeso.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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