Cassazione Civile, Ordinanza n. 24060/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per il servizio di igiene urbana e pulizia degli uffici comunali stipulato tra una società poi posta in liquidazione e un comune. La società aveva agito per ottenere somme rilevanti a titolo di canoni, prestazioni aggiuntive, revisione prezzi, maggiori costi, aggravio fiscale e finanziario, interessi, rivalutazione e perdita di chance, allegando responsabilità contrattuali ed extracontrattuali del comune e, in parte, della concessionaria della riscossione. Il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo operativa la clausola compromissoria contenuta nel contratto e qualificando la domanda come sostanzialmente coincidente con pretese già decise in un precedente lodo arbitrale. Con il regolamento di competenza la società ha sostenuto invece che le domande riguardassero il mancato pagamento di quanto riconosciuto in precedenza dal comune, di un decreto ingiuntivo e del lodo arbitrale, oltre alla condotta tenuta dal comune quale terzo pignorato, e quindi fatti estranei alla clausola compromissoria riferita al solo contratto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha osservato che il tenore letterale delle conclusioni dell'atto introduttivo faceva riferimento anzitutto all'inadempimento contrattuale del comune e che il richiamo al lodo arbitrale era solo incidentale e argomentativo, non fondando una domanda autonoma sull'inadempimento del lodo. Ha inoltre precisato che, pur essendo erronea l'affermazione del tribunale secondo cui anche una pretesa fondata sulla mancata esecuzione del lodo arbitrale sarebbe devoluta agli arbitri, tale errore era privo di rilievo perché la domanda era comunque riconducibile all'inadempimento del contratto. La Corte ha quindi dichiarato la competenza arbitrale per tutte le domande, senza provvedere sulle spese per il tardivo deposito del controricorso, e ha disposto la riassunzione davanti agli arbitri nel termine di tre mesi. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regolamento necessario di competenza d'ufficio
viene richiamato quale riferimento procedurale dell'impugnazione per regolamento di competenza.
è richiamato come norma che consente l'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria nel processo ordinario.
il termine di venti giorni per il deposito delle difese nel regolamento di competenza è considerato ordinatorio; il deposito tardivo può essere valutato, ma non comporta liquidazione delle spese se tempestivamente eccepito.
viene indicato come base della trattazione camerale del procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovutezza.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
è richiamato per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
è menzionato nelle conclusioni della parte attrice come base dell'allegata responsabilità aquiliana.
è richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
sono citati nelle conclusioni come norme relative alla mora e agli inadempimenti del debitore/creditore.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza, la qualificazione della domanda va compiuta anzitutto sulla base del tenore letterale e sostanziale dell'atto introduttivo: se il petitum è fondato sull'inadempimento del contratto, il richiamo incidentale a un lodo arbitrale non trasforma la domanda in pretesa autonoma sul lodo.
- Una clausola compromissoria riferita a tutte le controversie inerenti all'esecuzione e interpretazione del contratto può ricomprendere anche domande risarcitorie ampie, purché il loro fondamento causale resti il contratto e le sue vicende esecutive.
- La diversa e autonoma natura del lodo arbitrale rispetto al contratto impedisce di considerare automaticamente devolute agli arbitri le controversie aventi ad oggetto la mancata esecuzione del lodo, salvo che la domanda sia davvero ancorata al contratto.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la scrittura difensiva depositata oltre il termine di venti giorni è tardiva ma non inutilizzabile in assoluto; può essere considerata, tuttavia, il tardivo deposito può incidere sulla regolazione delle spese se la controparte lo eccepisce.
- Ai fini della devoluzione alla clausola compromissoria, conta la causa petendi effettiva della domanda e non la sola prospettazione formale di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale cumulativamente allegata.
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