Cassazione Civile, Ordinanza n. 26354/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sommario promosso da un avvocato per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato l'assistito, dichiarato contumace, al pagamento di euro 17.373,87 oltre spese. In cassazione il soccombente ha articolato sette motivi: (1) nullità del procedimento e dell'ordinanza per omessa/radicalmente invalida notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; (2) improcedibilità/inammissibilità del ricorso per difetto di valida negoziazione assistita obbligatoria, assumendo che l'invito fosse stato notificato in un luogo diverso dalla residenza anagrafica; (3) incompetenza funzionale del Tribunale adito, poiché il giudizio in cui era stata prestata l'assistenza si era concluso con sentenza di altro tribunale; (4) prescrizione triennale del credito professionale, almeno con riferimento a tre procedimenti monitori; (5) insussistenza del credito professionale per uno specifico giudizio, deducendo il contrasto con una precedente sentenza e l'omesso esame delle relative statuizioni; (6) illegittimità della condanna alle spese perché la contumacia sarebbe stata irritualmente dichiarata; (7) rilievi sull'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. La Corte ha ritenuto fondato soltanto il primo motivo, reputando non raggiunta la prova, da parte del creditore, che il destinatario della notificazione avesse effettiva dimora abituale nel luogo in cui l'atto era stato notificato nonostante la diversa risultanza anagrafica già documentata dal ricorrente. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione o comunque per il nuovo esame, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio decisiva è che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è stata ritenuta validamente provata, poiché il solo dato anagrafico non è assoluto ma può essere superato da prova contraria, che però nel caso concreto non è stata fornita in modo sufficiente dal controricorrente. La statuizione di contumacia e la decisione di merito sono state quindi travolte per vizio del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
ricorso avverso l’ordinanza
è richiamato come fondamento dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale
notificazione ... ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
la notifica ex art. 140 c.p.c. deve essere eseguita nel luogo effettivo di residenza/dimora del destinatario; se effettuata altrove, la validità dipende dalla prova della effettiva dimora abituale
violazione o falsa applicazione degli artt. 137 e ss. c.p.c.
richiamati in relazione alla disciplina generale delle notificazioni e alla dedotta nullità del procedimento
violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
il vizio di notificazione è prospettato come lesione del contraddittorio, ma la Corte decide sul solo profilo della regolarità della notifica
art. 24 Cost.
lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
è evocato come conseguenza della dedotta nullità della notificazione
procedimento sommario di primo grado
il giudizio di merito era stato introdotto con rito sommario; il motivo attacca la regolarità del relativo instaurarsi
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-bise ss. c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per contestare l'ammissibilità del ricorso in mancanza di negoziazione assistita valida
art. 3 d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014
negoziazione assistita c.d. obbligatoria
richiamato come presupposto di procedibilità del giudizio, ma il motivo è assorbito
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011
incompetenza funzionale ratione materiae
richiamato nel terzo motivo in relazione alla competenza del tribunale sul compenso professionale, ma la Corte non vi decide per assorbimento
intervenuta prescrizione triennale del diritto di credito per i compensi professionali
richiamato nel quarto motivo quale fondamento dell'eccezione di prescrizione del credito professionale
artt. 91, 93, 115 e 116 c.p.c.
omesso esame e valutazione delle statuizioni della sentenza
richiamati nel quinto motivo in tema di spese e valutazione probatoria/degli atti, ma senza esame nel merito per assorbimento
diritto di credito professionale
richiamato come base sostanziale del compenso dovuto al professionista
illegittimità della condanna alle spese giudiziali
richiamato nel sesto motivo, che resta assorbito
in relazione all’art. 360 c.p.c.
richiamato in tutti i motivi come norma sul sindacato di legittimità
non citato espressamente nel testo
null
Massime di principio
- Le risultanze anagrafiche circa la residenza del destinatario della notificazione hanno valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria; tuttavia chi contesta la notifica deve fornire elementi idonei a dimostrare che il destinatario dimorava abitualmente in un luogo diverso da quello indicato dall'anagrafe.
- Quando la notificazione ex art. 140 c.p.c. è eseguita in un luogo diverso da quello di effettiva residenza o dimora abituale del destinatario, la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio può essere compromessa e il provvedimento che abbia dichiarato la contumacia della parte è suscettibile di cassazione.
- L'accoglimento del motivo di ricorso che attiene alla nullità della notificazione e quindi al difetto di contraddittorio determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione aventi ad oggetto questioni di procedibilità, competenza, prescrizione, esistenza del credito e spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26320/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26321/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26322/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26323/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26324/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26332/2023 del 12/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →