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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02668/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il differimento dell'espiazione dell'ergastolo, eventualmente in forma di detenzione domiciliare, per grave infermità (paraplegia post-traumatica, incontinenza, epilessia, etc.), sostenendo che il piano riabilitativo e le sedute di fisioterapia previste non sono state garantite in carcere e che le condizioni di salute sono croniche e in peggioramento. Ha inoltre invocato fatti nuovi costituiti da una successiva decisione cautelare (Cass. sez. F, n. 29635/2025) che avrebbe sostituito la misura cautelare con arresti domiciliari. Contesta altresì la mancata considerazione di una precedente CTU e l'adeguatezza dei presidi forniti dall'amministrazione penitenziaria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il detenuto sia collocato in una struttura (SAI presso la casa di reclusione Milano Opera) adeguata, dotata di presidi e di un progetto riabilitativo individuale soggetto a rivalutazione. La modulazione delle sedute di fisioterapia è stata motivata da valutazione specialistica (evitare sovraccarico articolare) e non contraddetta da evidenze della inefficacia assoluta del trattamento. È stato evidenziato che il ricorrente ha tenuto atteggiamenti oppositivi che hanno inciso sulla terapia e che l'assistenza sanitaria è complessivamente garantita. Il giudice ha inoltre posto rilievo sull'elevato profilo di pericolosità e sul ruolo apicale del ricorrente nella criminalità organizzata, nonché su provvedimenti cautelari pendenti, ritenendo prevalenti gli interessi di sicurezza pubblica rispetto al differimento. I motivi nuovi successive non sono stati ritenuti ammissibili o pertinenti al momento decisionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Indica il regime di detenzione cui è sottoposto il condannato; contribuisce a valorizzare il profilo di grave pericolosità e vincola la valutazione del bilanciamento salute/sicurezza

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione mafiosa; richiamata per evidenziare il ruolo apicale del ricorrente nella criminalità organizzata e la rilevanza ai fini della valutazione della pericolosità sociale

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata alla sentenza impugnata

  • artt. 27 e 32 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in tema di umanità della pena e tutela della salute; la Corte ha ritenuto che tali principi non impongano automaticamente la detenzione domiciliare quando prevalgono gravi profili di pericolosità e quando le cure sono ritenute garantite in carcere

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, Zappone)

    Principio secondo cui la mancata collaborazione del detenuto alle cure può precludere il differimento pena; utilizzato per negare rilievo a comportamenti oppositivi che ostacolano il trattamento sanitario

Massime di principio

  • Il differimento pena o la detenzione domiciliare per grave infermità richiedono la dimostrazione che le cure necessarie non siano effettivamente garantite in carcere; la presenza di presidi adeguati e di un progetto riabilitativo attuato riduce la probabilità di accoglimento
  • Le valutazioni mediche specialistiche acquisite nel processo di esecuzione (piani riabilitativi e pareri degli specialisti) hanno un peso determinante; la loro ri-modulazione motivata è compatibile se fondata su ragioni cliniche
  • La condotta del detenuto (es. rifiuto della terapia) può incidere negativamente sulla possibilità di ottenere il differimento, perché non è consentito ostacolare le cure necessarie
  • Il bilanciamento tra tutela della salute e sicurezza pubblica considera il profilo di pericolosità attuale e la gravità dei reati commessi; l'esistenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali può far prevalere la sicurezza sulla misura alternativa
  • Fatti successivi alla decisione del giudice del merito sono in genere inammissibili come 'motivo nuovo' se sopravvengono dopo la pronuncia e non erano rappresentabili al momento della decisione; vanno tempestivamente e correttamente dedotti per essere valutati
  • Le deduzioni meramente assertive e non documentate (assenza di prova sull'inefficacia delle cure o sull'inadeguatezza concreta dei servizi) difficilmente superano il vaglio di autosufficienza richiesto dal giudice

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