Cassazione Penale, Sentenza n. 02543/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto reclamo avverso un provvedimento che dichiarava il non luogo a provvedere per ne bis in idem in relazione a una richiesta di liberazione anticipata per il periodo 21/02/2024-21/08/2024. Sullo stesso periodo era già stata emessa il 19/09/2024 ordinanza di rigetto; Avvenimenti deduce che tale precedente ordinanza gli era stata notificata tardivamente (20/11/2024) e perciò contesta l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile il reclamo per manifesta infondatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il reclamo fosse effettivamente diretto contro un non luogo a provvedere per ne bis in idem relativo a una domanda identica a quella già decisa, senza apportare elementi di novità. La Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza di rigetto della liberazione anticipata (emessa il 19/09/2024) e non reiterare la stessa domanda. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato Avvenimenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso è dunque respinto.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
principio del ne bis in idem
Il provvedimento di non luogo a provvedere è stato fondato sul divieto di riesaminare una domanda identica già decisa; in assenza di elementi nuovi non è ammessa la reiterazione della stessa istanza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citate come riferimento. La Corte di cassazione specifica che non ricorrono le condizioni previste da tale sentenza per escludere l'applicazione della sanzione verso il ricorrente.
Massime di principio
- Non è possibile riproporre identica domanda già definitivamente decisa: se esiste un provvedimento di rigetto precedente, il rimedio corretto è impugnare quel provvedimento nei termini, non ripresentare la stessa istanza.
- Il reclamo contro un provvedimento che dichiara il non luogo a provvedere per ne bis in idem è inammissibile se non emergono fatti o elementi nuovi che giustifichino la riapertura della questione.
- La notificazione tardiva di un provvedimento non elimina l'obbligo di impugnare il provvedimento concreto e può rendere inefficace la mera reiterazione della domanda: chi ritiene di aver subito una notifica tardiva deve valutare l'impugnazione dell'atto che ha deciso la domanda originaria.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare con attenzione la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
- In situazioni simili, è consigliabile raccogliere e documentare chiaramente elementi di novità o motivi che giustifichino la riapertura della controversia, e farli emergere nell'atto di impugnazione pertinente (es. appello del rigetto) anziché proporre una domanda identica.
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