Cassazione Penale, Sentenza n. 02444/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello del 13/05/2025 (rinvio a seguito di annullamento parziale della Cassazione) lamentando, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., l'erronea applicazione degli artt. 132, 133, 99 e 81 c.p. e dell'art. 152 c.p.p. In particolare si censura che, nonostante l'estinzione di uno dei reati satellite (capo 3) per remissione di querela, la Corte territoriale in sede di rinvio abbia aumentato la pena base relativa al reato più grave (capo 5) rispetto a quanto stabilito nella precedente sentenza d'appello (da anni 4 e multa €444 a anni 4 e mesi 6 e multa €1.500), applicando poi aumenti per recidiva e continuazione, così violando il divieto di "reformatio in peius" e determinando un concreto peggioramento del trattamento sanzionatorio nonostante la riduzione delle imputazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il divieto di "reformatio in peius" si estende agli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (compresa la pena base) e, nel caso di giudizio di rinvio dopo annullamento su ricorso del solo imputato, il giudice del rinvio deve rispettare il giudicato implicito sulle parti non annullate. Nel caso concreto la Corte territoriale ha aumentato la pena base per il reato più grave in sede di rinvio e la pena complessiva rideterminata è poi risultata sostanzialmente invariata nonostante l'estinzione di un capo: tale dinamica integra violazione del divieto di reformatio in peius e, dunque, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) c.p.p.
Fondamento del ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale o processuale penale; la censura è stata ritenuta fondata dalla Corte.
artt. 132, 133, 99, 81 c.p.
Norme sullice ai criteri di determinazione della pena (pena edittale, modulazione, aumenti, continuazione e recidiva). La Corte ha valutato che la loro applicazione in sede di rinvio non poteva portare ad un aumento della pena base rispetto a quanto già determinato nella precedente decisione non annullata.
art. 152 c.p.p.
Norma richiamata nella censura in relazione all'estinzione di reati per remissione di querela; nella fattispecie l'annullamento parziale era dovuto all'estinzione di uno dei capi, ragion per cui la correzione della pena doveva tenere conto dell'effetto favorevole per l'imputato.
art. 597, comma quarto, c.p.p.
Principio richiamato dalla giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado quando la sentenza viene impugnata soltanto dall'imputato; principio operativo nella valutazione della reformatio in peius.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014; Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018; Sez. 4, n. 31840 del 17/05/2023
Costante giurisprudenza secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena; nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il giudicato implicito sulle parti non annullate e non può operare un peggioramento del trattamento sanzionatorio a seguito di diminuzione delle imputazioni disposta con sentenza passata in giudicato o non annullata.
Massime di principio
- Il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena ma anche gli elementi autonomi che la compongono (pena base, aumenti, ecc.); il giudice d'appello non può aumentare tali elementi rispetto a decisioni non annullate quando l'impugnazione è del solo imputato.
- Nel giudizio di rinvio successivo ad annullamento parziale disposto a seguito di ricorso proposto dal solo imputato, il giudice del rinvio è vincolato dal giudicato implicito sulle parti della decisione non interessate dall'annullamento e non può determinare un trattamento sanzionatorio più grave per effetto del rinvio.
- Se l'estinzione di uno o più reati comporta una riduzione delle imputazioni, la rideterminazione della pena deve tradursi in un concreto vantaggio o quantomeno non in un peggioramento per l'imputato; il mantenimento della pena complessiva invariata con incremento della pena base integra il divieto di reformatio in peius.
- Errori nel calcolo della pena che risultino favorevoli all'imputato non possono essere corretti d'ufficio in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; la revisione di aspetti favorevoli richiede impugnazione del PM.
- In caso di violazione del divieto di reformatio in peius la Suprema Corte annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e dispone il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.
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