Cassazione Penale, Sentenza n. 02445/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caruso, tramite difensore avv. Giacomo Falcone, aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (18/09/2025) che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità) con riferimento all'art. 273 c.p.p. e violazione del diritto di difesa; e valutazioni errate in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla valutazione delle registrazioni audio e delle prove documentali (riferimenti agli artt. 189, 192, 234 e 273 c.p.p.).
La decisione
Il difensore ha depositato, il 28/11/2025, rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 589 c.p.p. Peraltro il ricorrente ha documentato la sopravvenuta carenza di interesse dovuta all'annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare da parte di altra Sezione, per cui la Corte ha ritenuto che alla pronuncia di inammissibilità non potesse conseguire condanna alle spese processuali né obbligo di versamento in favore della Cassa per le ammende, poiché il venir meno dell'interesse non equivale a soccombenza.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore, determina l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in forza di questa norma.
art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.
Articoli richiamati come presupposto formale dei motivi di cassazione proposti (vizio di motivazione, violazione di norme di diritto, ecc.); tuttavia, essendo intervenuta rinuncia, le censure non sono state esaminate nel merito.
Norma riferita alla motivazione circa la valutazione delle esigenze cautelari; il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale alla luce di tale articolo, ma la Corte non ha valutato nel merito le censure per via della rinuncia.
artt. 189, 192 e 234 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla valutazione e utilizzazione delle prove (registrazioni, documenti) e alla qualificazione giuridica; contestazioni sollevate non sono state esaminate per intervenuta rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta dall'imputato e autenticata, determina l'inammissibilità della impugnazione e impedisce l'esame nel merito delle censure.
- La sopravvenuta carenza di interesse (es. annullamento con rinvio di provvedimento impugnato da altra sezione) può giustificare la rinuncia e, in tal caso, la Corte non deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese né disporre versamenti alla Cassa per le ammende, poiché non si configura una soccombenza.
- Se si vuole che le censure sostanziali vengano valutate, occorre evitare la rinuncia e preservare l'interesse alla decisione; la mera assenza d'interesse sopravvenuta estingue l'utilità del gravame.
- Le censure basate sul vizio di motivazione e sulla valutazione delle prove devono essere chiaramente illustrate nel ricorso, ma restano ininfluenti se il ricorrente rinuncia; la rinuncia fa venir meno l'oggetto del giudizio di legittimità.
- La rinuncia deve rispettare i requisiti di forma (sottoscrizione dell'imputato, autenticazione del difensore) per produrre l'effetto di inammissibilità; altrimenti non sarebbe efficace.
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