Cassazione Penale, Sentenza n. 02443/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva assolto Lucci perché "non punibile per particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.), contestando la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, della condotta successiva al reato: in concreto l'omesso adempimento di una prescrizione (presentazione del PIMUS entro sette giorni) e il mancato pagamento della sanzione amministrativa a seguito dell'accertamento, in relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 159, comma 2, lett. c) in relazione all'art. 134, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro). Il ricorso lamentava violazione/erronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 c.p., per non aver tenuto conto della condotta post factum nella valutazione della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Vasto in diversa composizione. La Corte ha richiamato il principio, alla luce della modifica normativa del 2022, per cui la valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p., tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Nel caso concreto il Tribunale non aveva motivato in alcun modo sulla mancata ottemperanza alla prescrizione (presentazione tardiva o mancata presentazione del PIMUS) e quindi risultava carente la valutazione richiesta; perciò si è disposta l'annullamento con rinvio perché il giudice di merito valuti e motivi espressamente l'incidenza del comportamento successivo sulla configurabilità della causa di non punibilità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata congiuntamente ai parametri dell'art. 133 c.p.; dopo la modifica del 2022 la valutazione deve tenere conto anche della condotta successiva al reato, senza automatismi negativi ma con obbligo motivazionale del giudice.
Fornisce i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) per valutare la tenuità; tali criteri guidano la valutazione complessiva, compresa la considerazione della condotta successiva.
art. 159, comma 2, lett. c) in relazione all'art. 134, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Norme del d.lgs. 81/2008 che disciplinano contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (qui omessa esibizione del PIMUS). Si tratta di reati di mera condotta/omissivi rispetto agli obblighi di sicurezza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 131-bis)
Ha inserito il riferimento esplicito alla condotta susseguente al reato nella disciplina della particolare tenuità, imponendo al giudice di considerare anche i comportamenti post factum nella motivazione.
art. 301 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Rinvio alle disposizioni sanzionatorie previste per le contravvenzioni (richiamo al meccanismo di adempimento e pagamento analogamente previsto da altre norme), utile a confrontare il regime estintivo/amministrativo nel contesto antinfortunistico.
artt. 20 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
Prevedono meccanismi di estinzione delle contravvenzioni mediante adempimento delle prescrizioni e pagamento di sanzioni amministrative; richiamati per analogia rispetto ai casi in cui il mancato adempimento può impedire la qualificazione della tenuità.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (riferimenti alla procedura estintiva e art. 318-bis e ss.)
La giurisprudenza ha ritenuto che l'attivazione di procedure estintive amministrative, se non correttamente eseguite o se le prescrizioni non sono ottemperate, possa essere valutata negativamente in sede penale al fine di escludere la particolare tenuità; il principio è stato esteso per analogia alla materia della sicurezza sul lavoro.
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa del 2022, il giudice deve considerare espressamente la condotta successiva al reato (adempimenti o omissioni) quando valuta la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; l'omissione di tale valutazione costituisce vizio motivazionale.
- Nei reati di mera condotta/omissivi (es. omissione di documentazione di sicurezza), il momento rilevante per valutare l'entità del pericolo è quello della condotta, ma il comportamento post factum è elemento rilevante nell'apprezzamento complessivo e può rafforzare o indebolire la possibilità di riconoscere la non punibilità.
- Se il soggetto ha attivato procedure amministrative estintive o ha ricevuto prescrizioni dall'organo di controllo, l'inosservanza o l'ottemperanza tardiva di tali prescrizioni può essere valorizzata negativamente o positivamente; il giudice deve motivare come tali elementi incidono sull'applicazione dell'art. 131-bis.
- Per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, non sussiste una preclusione automatica all'applicazione della causa di non punibilità, ma la valutazione richiede una motivazione puntuale che consideri la gravità dell'illecito, la finalità, le modalità e le conseguenze nonché gli adempimenti successivi.
- In caso di carenza motivazionale sul punto, la Cassazione annulla e dispone il rinvio per un nuovo giudizio affinché il merito valuti e dia conto dell'incidenza della condotta successiva.
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