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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02658/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per due ipotesi di tentato furto aggravato (art. 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7). Le censure erano: 1) nullità per mancata comunicazione/avviso della data dell'udienza di riesame; 2) violazione del diritto di difesa per omessa traduzione scritta dell'ordinanza cautelare e dell'atto di fissazione dell'udienza (richiamando artt. 143, 292, 178 c.p.p., art. 24 Cost. e art. 6 CEDU); 3) insufficienza o errata qualificazione della gravità indiziaria con specifico riguardo alle aggravanti contestate (uso di jammer, concorso di più persone, esposizione alla pubblica fede); 4) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, la mancata valutazione della personalità e l'errata scelta della misura cautelare meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, sebbene la traduzione scritta dell'ordinanza cautelare non fosse stata prodotta, la mancata traduzione integra una nullità a regime intermedio e richiede, per essere fatta valere, l'allegazione di un interesse concreto, attuale e verificabile, ossia del pregiudizio effettivamente subito dall'alloglotta. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno indicato un pregiudizio concreto: vi è stata traduzione orale in udienza di convalida, alcuni indagati hanno ammesso gli addebiti in quella sede e hanno proposto un ricorso di merito al riesame con contestazioni sul merito, fatti che hanno conseguito la sanatoria dell'omissione. Quanto alle aggravanti, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio dei giudici di merito: il rinvenimento e l'uso di un disturbatore di frequenze (jammer) comprovato dalla Polizia Giudiziaria attesta l'uso di mezzo fraudolento (n.2); la ripartizione di ruoli e la partecipazione di più soggetti giustificano l'aggravante per commesso da tre o più persone (n.5); la natura degli oggetti sottratti, il contesto dell'area di sosta dell'autogrill e la consuetudine/necessità di lasciare certi beni in auto giustificano l'aggravante per esposizione alla pubblica fede (n.7). Sull'adeguatezza della custodia in carcere il Tribunale del riesame ha motivato l'esistenza del pericolo di recidiva e l'assenza di soluzioni idonee per misure meno afflittive (arresti domiciliari), motivazione che il ricorso non ha confutato specificamente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2, n. 5, n. 7 c.p.

    La Corte ha ritenuto sussistenti: n.2 (uso di mezzo fraudolento) sulla base dell'impiego del jammer; n.5 (fatto commesso da tre o più persone) sulla base della ripartizione dei ruoli e del modus operandi; n.7 (esposizione alla pubblica fede) valorizzando la nozione estesa di "consuetudine/necessità" nell'ambito di un'area di sosta (autogrill) e l'impossibilità pratica di vigilanza continua.

  • art. 143 c.p.p.

    Regola le modalità di traduzione degli atti fondamentali. La Corte lo interpreta insieme all'art. 292 per affermare l'obbligo di traduzione degli atti restrittivi per soggetti che ignorano la lingua italiana e per inquadrare la relativa omissione quale nullità a regime intermedio.

  • art. 292 c.p.p.

    Collegato all'art. 143, impone misure di assistenza linguistica; la sua violazione può determinare nullità intermedia dell'atto quando l'indagato non conosce la lingua italiana.

  • art. 178 c.p.p.

    Dispositivo sulle nullità; la mancata traduzione degli atti fondamentali viene ricondotta alla categoria delle nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c.

  • art. 180 c.p.p.

    Collegato alle nullità, disciplina gli effetti delle nullità a regime intermedio; contesto utilizzato per spiegare la sanatoria per comparizione e termini di decadenza.

  • art. 182 c.p.p.

    Principio dell'interesse all'osservanza della norma; la Corte rammenta che per far valere la nullità l'interessato deve avere un interesse concreto e attuale.

  • art. 274, comma 1, lett. c e art. 275 c.p.p.

    Norme relative alle esigenze cautelari e al giudizio sulla misura. Sono richiamate in relazione alla contestata valutazione dell'attualità del pericolo e alla valutazione della personalità degli indagati; la Corte ritiene che il riesame abbia adeguatamente motivato tali aspetti.

  • art. 24 Cost.

    Riconosce il diritto di difesa; la Corte lo collega alla necessità di traduzione degli atti che incidono immediatamente sulla libertà personale.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto a un equo processo; la Corte lo richiama unitamente all'art. 24 Cost. per giustificare l'obbligo di assistenza linguistica in caso di misure cautelari.

  • Direttiva 2010/64/UE

    Fonte eurounitaria che ha inciso sull'assetto normativo italiano in materia di assistenza linguistica; la Corte la valorizza insieme ai decreti attuativi come parametro interpretativo.

  • D.lgs. n. 32/2014 e n. 129/2016

    Decreti di recepimento della Direttiva 2010/64/UE; confermano l'obbligo di assistenza linguistica e influenzano l'interpretazione della giurisprudenza nazionale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 15069/2023 "Niecko", Sez. U. n. 38306/2025 "Nydiaye", altre sentenze della Cassazione e pronunce CGUE C-278/16 "Sleutjes" e TL 01/08/2022)

    La Corte richiama questi precedenti per stabilire che: la mancata traduzione dell'atto cautelare è nullità a regime intermedio; l'onere di allegare un interesse concreto per impugnare tale nullità; in alcuni casi l'omessa traduzione della sentenza/atto produce pregiudizio in re ipsa, ma resta l'onere di allegazione dell'interesse quando la traduzione orale sia stata resa e vi sia comunque possibilità di difesa effettiva.

Massime di principio

  • La mancata traduzione scritta di un provvedimento cautelare emesso a carico di un soggetto che non conosce la lingua italiana costituisce una nullità a regime intermedio, ma per farla valere è necessario allegare un interesse concreto, attuale e verificabile (cioè il pregiudizio effettivo subito).
  • La traduzione orale resa in sede di udienza di convalida e la successiva partecipazione attiva e difesa dell'indagato possono contribuire a sanare l'omissione della traduzione scritta, specie se la parte esercita tempestivamente rimedi (richiesta di riesame con censura sul merito).
  • L'omessa tempestiva eccezione (ad es. mancata contestazione dell'avviso d'udienza) può comportare la sanatoria della violazione se la parte è comparsa e non ha dedotto il vizio nei termini prescritti.
  • Le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn.2,5,7 possono essere riconosciute sulla base dell'insieme probatorio: l'uso di strumenti tecnici (es. jammer) prova l'uso di mezzi fraudolenti; la ripartizione di ruoli e il modus operandi giustificano il concorso di più persone; la nozione di "esposizione alla pubblica fede" può comprendere beni lasciati in auto per necessità o consuetudine in contesti come le aree di sosta.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale una critica argomentata e puntuale alle ragioni del provvedimento impugnato: la mera reiterazione di censure generiche o l'assenza di specifica confutazione della motivazione del giudice di merito determina l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, professionalità del modus operandi, mancanza di soluzioni idonee per misure meno afflittive) deve essere motivata dal giudice di merito e può giustificare la custodia in carcere se non adeguatamente contestata con elementi concreti dagli indagati.

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