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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22861/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Totaro è stato condannato in primo e secondo grado per due fatti in continuazione, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con riconoscimento della recidiva qualificata. Con ricorso in Cassazione la difesa ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la prova della natura e capacità offensiva della sostanza richiedeva l'accertamento del principio attivo (perizia) e il narcotest non sarebbe sufficiente; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da VENDITTI e LO GIUDICE (materiali detentrici/cessionaria), per il loro contenuto autoaccusatorio, per la duplice veste di VENDITTI (persona sospettata e convivente dell'imputato) e per il fatto che la prova sarebbe basata solo su dichiarazioni e su un bilancino rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, mentre la droga è stata trovata in un terreno limitrofo; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione del bisogno di pena) per la modesta offensività del fatto e l'assenza di prove investigative solide.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e respinto i motivi come manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale: il narcotest è sufficiente per stabilire la natura stupefacente della sostanza (la perizia è necessaria solo per determinare entità o indice di principio attivo); le dichiarazioni rese da VENDITTI e LO GIUDICE sono utilizzabili contro terzi anche se comportano rilievi autoindizianti e non erano soggette alla sanzione prevista a tutela del dichiarante; gli elementi oggettivi (involucri, modalità di occultamento, bilancino) giustificano la derubricazione e la valutazione di destinazione allo spaccio; il riconoscimento della recidiva qualificata e di plurime condotte analoghe giustifica il rifiuto della causa di non punibilità ex art. 131-bis. È stata altresì disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma che punisce il traffico illecito di stupefacenti; la derubricazione al comma 5 può essere effettuata quando la quantità o l'entità dell'offesa risulta attenuata e la destinazione non risulti pericolosa in termini di indice di principio attivo

  • codice di procedura penale, art. 210

    Riferimento operato dalla difesa in ordine alle formalità e modalità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria

  • codice di procedura penale, art. 63, comma 1

    Norma sulla autotutela del dichiarante: la Corte ricorda che la sanzione processuale prevista tutela il solo dichiarante e non impedisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti di terzi

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa dal giudice territoriale in presenza di comportamento abituale e di recidiva qualificata, e confermata dalla Cassazione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Riferimento richiamato in relazione all'insussistenza di ragioni di esonero dalla condanna per inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il narcotest è idoneo a stabilire la natura stupefacente della sostanza; la perizia è necessaria solo quando occorra determinare l'entità o l'indice di principio attivo per il corretto inquadramento della fattispecie
  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persone non sottoposte a indagine, pur se autoindiziarie, sono utilizzabili contro terzi e non sono tassativamente inutilizzabili nei confronti dell'imputato; la tutela processuale dell'autodeterminazione del dichiarante opera solo a vantaggio dello stesso
  • La presenza di elementi oggettivi come divisione in dosi, modalità di occultamento e strumenti di pesatura può giustificare la ricostruzione di destinazione allo spaccio anche in assenza di perizia sul principio attivo
  • La riconosciuta recidiva qualificata e l'accertamento di plurime condotte analoghe possono determinare la qualificazione del comportamento come abituale e precludere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis)
  • La posizione di un dichiarante (es. convivente o soggetto con indizi di reità) non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della sua dichiarazione contro terzi; occorre valutare le circostanze e la coerenza probatoria complessiva

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