Cassazione Penale, Sentenza n. 44594/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e avverso la sentenza di patteggiamento del 27/11/2014 che aveva applicato la pena per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.): 1) dedotta la natura sostanziale della nuova disciplina della messa alla prova e la sua applicabilità ai procedimenti pendenti; 2) richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per novum normativo; 3) censura della determinazione del periodo di sospensione della patente (ritenuto erroneamente raddoppiato); 4) dedotta violazione dell'art. 222 C.d.S. e mancata riduzione di un terzo della sanzione accessoria per scelta del rito alternativo; 5) mancanza di motivazione sulla durata della sospensione; 6) erronea applicazione dell'art. 69 cod.pen. in relazione al bilanciamento di circostanze attenuanti e aggravanti. La difesa ha altresì depositato memoria con eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Motivazioni principali: il patteggiamento (sentenza su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) comporta la rinuncia a dedurre in cassazione eccezioni diverse da quelle attinenti al patteggiamento e al consenso, per cui i primi due motivi relativi alla messa alla prova e alla rimessione in termini sono manifestamente infondati; quanto alla sanzione accessoria della sospensione della patente, la durata fissata al minimo edittale non richiede motivazione specifica e la norma che consente la riduzione di un terzo non è applicabile al caso di guida in stato di ebbrezza patteggiata (vale solo per sospensione in caso di omicidio colposo); il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non elimina la configurazione dell'aggravante ai fini delle sanzioni amministrative accessorie. La richiesta di prescrizione non è risultata idonea a mutare l'esito del ricorso.
Norme richiamate
art. 186 C.d.S. (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)
comma 2 lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies
La sospensione della patente è sanzione amministrativa accessoria da 6 mesi a 1 anno; se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente le sanzioni sono raddoppiate; la norma è applicata anche se, in sede di bilanciamento, l'aggravante non prevale penalmente, e la riduzione fino a un terzo non è applicabile nel caso di guida in stato di ebbrezza patteggiata (tale riduzione riguarda l'omicidio colposo)
sentenza su richiesta delle parti (patteggiamento)
La definizione del processo con patteggiamento comporta rinuncia a far valere in cassazione eccezioni diverse da quelle attinenti al patteggiamento e al consenso; ciò limita la possibilità di impugnare il rigetto della messa alla prova
La Corte non accoglie la tesi della rilevanza sostanziale della nuova disciplina della messa alla prova in presenza di patteggiamento: le questioni processuali precluse dal patteggiamento non possono essere derivate con successo in cassazione
La richiesta di rimessione in termini per novum normativo non è efficace a superare il limite di inammissibilità del ricorso derivante dalla chiusura del giudizio mediante patteggiamento
richiamato nel ricorso rispetto ai termini
La doglianza sul superamento dei termini per la presentazione dell'istanza di messa alla prova non supera l'ostacolo della patteggiamento e non è stata ritenuta idonea
La disposizione che prevede la riduzione di un terzo della sanzione accessoria si applica limitatamente ai casi di sospensione della patente per omicidio colposo e non al caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per guida in stato d'ebbrezza
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti incide sulla commisurazione delle sanzioni penali ma non elimina la configurazione fattuale dell'aggravante ai fini delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione/revoca patente)
richiamato nella sentenza di merito
Possibilità di sostituire la pena detentiva con l'equivalente pena pecuniaria; nella sentenza impugnata tale sostituzione è stata operata
richiamato nella decisione
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La definizione del processo mediante patteggiamento limita fortemente le questioni che possono essere sollevate in cassazione: non è possibile dedurre, salvo eccezioni connesse al patteggiamento stesso, il rigetto di istanze come la messa alla prova.
- Quando la sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) è comminata entro il minimo edittale, il giudice non è tenuto a motivare specificamente la durata, salvo ragioni particolari di maggior favore o meritevolezza.
- La riduzione fino a un terzo della sanzione accessoria prevista dall'art. 222 C.d.S. si applica soltanto nei casi espressamente previsti (es. omicidio colposo) e non automaticamente alle ipotesi di guida in stato d'ebbrezza definite con patteggiamento.
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti incide sulla misura della pena penale ma non cancella la qualificazione fattuale dell'aggravante ai fini delle sanzioni amministrative accessorie: anche se l'aggravante è neutralizzata penalmente, può restare rilevante per le sanzioni amministrative.
- Le eccezioni processuali relative a novità normative o a terminazioni procedurali (rimessione in termini, applicabilità di nuove norme sostanziali) devono essere prospettate prima della definizione con patteggiamento; una volta accettato il patteggiamento, la possibilità di contestare tali questioni in cassazione è molto limitata.
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